Il taglio del cuneo fiscale diventa legge

Approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro. Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda.

La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n.3/2020 recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente[1] è stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.90 del 04-04-2020.

La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28mila euro (art.1)
    A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021.  Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del Bonus “Renzi”[2]otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro.

Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.

Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28mila euro a 40mila euro (art.2)

A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020[3].

 

Reddito (euro)

Detrazione (euro)

Mensile (euro)

28.000

600

100

29.000

582,9

97,1

30.000

565,7

94,3

31.000

548,6

91,4

32.000

531,4

88,6

33.000

514,3

85,7

34.000

497,1

82,9

35.000

480

80

36.000

384

64

37.000

288

48

38.000

192

32

39.000

96

16

40.000

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-

sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l’ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo[4].

Con l’adozione di questo provvedimento, viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).

Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile.

 

LAVORA-TORE DIPENDEN-TE

 

Retribuzione media annuale*

Irpef lorda

Bonus Renzi semestrale

Nuovo Bonus semestrale

Nuovo Bonus mensile

Aumento semestrale

Incremen-to netto mensile in busta paga

 

Operaio comune

19.032

4.566,70

480

600

100

120

20

Operaio qualificato

21.278

5.145,20

480

600

100

120

20

Operaio specializzato

22.942

5.594,45

480

600

100

120

20

Operaio IV livello

24.232

5.942,64

480

600

100

120

20

Impiegato di I Livello

22.112

5.370,35

480

600

100

120

20

Impiegato di II Livello

24.659

6.058,10

480

600

100

120

20

Impiegato di III Livello

26.560

6.571,25

480

600

100

120

20

Impiegato di IV Livello

28.158

7.020,30

0

597

99,5

597

99,5

Impiegato di V Livello

29.756

7.627,48

0

570

95

570

95

Impiegato di VI Livello

34.306

9.356,50

0

492

82

492

82

Impiegato di VII Livello

37.261

10.479,43

0

262,9

43,8

262,9

43,8

 *i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.


[2]A partire dal 1 luglio 2020  il cd. Bonus Renzi di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del DPR 917/1986 TUIR viene abrogato dall’art. 3, co.1 del testo.

[3] In particolare, come chiarito dall’art. 2 del Dl, la detrazione fiscale è di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 5.000 euro.

 [4] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in 8 rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

1 allegato

decreto legge n.3/2020