Attestato di prestazione energetica: indicazioni sulla disciplina applicabile

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Presentata in Aula della Camera dei Deputati un’Interrogazione a risposta immediata (n. 3-00557 primo firmatario On. Mallian Schullian del Gruppo parlamentare Misto- Minoranze linguistiche), sul regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione (vedi al riguardo news 14388 del 10.1.2014).
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Intervenuto in risposta il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha, ricostruito i recenti interventi legislativi sulla materia:
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- l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013 (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità,  l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica;
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- il decreto-legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
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- successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato – anche se con decorrenza differita – la nullità.
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Al riguardo, il Ministro ha evidenziato che la legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”.
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Ha, altresì, sottolineato che anche il Ministero dello sviluppo economico - interpellato in quanto Ministero competente sulle iniziative legislative citate - ha convenuto sull’inefficacia della norma contenuta nella legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.
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Ha, infine, preannunciato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, un intervento di coordinamento normativoper l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità, per la risoluzione delle questioni interpretative sollevate dagli interroganti”.
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Si allegano il testo dell'Interrogazione e la risposta del Ministro della Giustizia.
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