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Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 sugli agenti cancerogeni

È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 giugno 2020.

L’articolo 1 modifica l’art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare il comma 6 viene sostituito dal seguente:

«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

All’articolo 2, gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I[1] e II del decreto.

Si segnala che rientrano nell’elenco delle sostanze cancerogene i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (valore limite 0,1 mg/m3).

Si ricorda che, come comunicato più volte nei mesi scorsi, in fase di consultazione delle parti sociali, Confindustria si è fatta parte attiva, coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Ance, nel presentare una proposta comune, affinché, tra l'altro, fossero confermati, nell'ordinamento interno, i valori limite e altre previsioni fissati nella direttiva. Questo in contrapposizione con quanto proposto nello schema di decreto elaborato dal Ministero del lavoro e inviato alle parti sociali, che, invece, chiedeva, tra l’altro, l'abbassamento di alcuni valori limite, tra cui la silice libera cristallina, con evidente aggravio di oneri per le imprese.

Il dibattito è stato molto complesso, ma il ministero ha fatto proprie alcune osservazioni delle associazioni di rappresentanza delle imprese, come si evince dal testo pubblicato, recependo la maggior parte delle proposte avanzate dalle parti datoriali.

Nel decreto, infatti, non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, previsione contenuta nella bozza di schema del decreto legislativo, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità.

Anche il valore limite della silice non è cambiato rispetto a quello fissato nella direttiva. L’abbassamento del limite, così come presente nello schema, avrebbe comportato ulteriori pesanti oneri alle imprese, anche edili, che, comunque, avranno non poche difficoltà nel trattare l’agente silice come cancerogeno.

Si segnala, purtroppo, che non è stato recepito l’emendamento in cui è stato chiesto di stimare l’emissione di silice facendo riferimento a banche dati, approvate dalla Commissione consultiva permanente, nei settori come l’edilizia, caratterizzati da molteplici fasi di lavoro, non sempre standardizzabili e con esposizioni irregolari.

Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:

ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;

-laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;

      • ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
      • laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;
      • a fornire DPI adeguati;
      • ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del D. lgs. n. 81/08);
      • a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
      • a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati da abiti civili;
      • a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
      • a fornire formazione ed informazione;
      • a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
      • a compilare il registro di esposizione (on line tramite portale dell’Inail).

  


[1] 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

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