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Comunicazione Superbonus: nuove istruzioni per la compilazione

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura sono state integrate con l’inserimento degli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche”. Il codice identificativo è 28.

Con il Provvedimento n. 196548 del 20 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello di “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020[1] e le relative specifiche tecniche.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle modifiche normative che hanno riguardato la disciplina del cd. Superbonus e, nello specifico, anche l’estensione dell’aliquota di detrazione al 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986 se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi da “Super Ecobonus” o “Super Sismabonus”[2].

Per questo le istruzioni per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate sono state aggiornate, nella parte relativa alla tipologia degli interventi, con l’inserimento dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche” e il relativo codice n. 28.

Per quanto riguarda, in particolare la tipologia di interventi di eliminazione barriere architettoniche agevolati al 110%, si segnala che l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 455 del 15 luglio 2021 ha chiarito che questo tipo di interventi (es. sostituzione di finiture, adeguamento di impianti tecnologici, rifacimento di scale e ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servo scala o di piattaforme elevatrici), per essere agevolato, deve presentare le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore (DM n. 236 del 14 giugno 1989) a prescindere dalla presenza di disabili o persone di età superiore a 65 anni nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

 

[2] Cfr. i commi 1 e 4 dell’art.119 del DL 34/2020 (“Rilancio) convertito con legge 77/2020. La possibilità di agevolare al 110% gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è stata introdotta, prima dalla legge di Bilancio 2021 (178/2020 art.1 , comma 66, lettera d) solo per l’ipotesi in cui tali lavori fossero eseguiti congiuntamente a quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione e  di isolamento termico agevolati al 110%, poi con il DL 77/2021 (art. 33, comma 1, lettera a) che ha previsto la possibilità di effettuarli congiuntamente anche agli interventi di messa in sicurezza sismica potenziati.

3 allegati

Provvedimento n.196548 del 20 luglio 2021 pdf
Istruzioni per la compilazione pdf
Relative specifiche tecniche pdf

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