DL CORRETTIVO ANTIFRODI – applicazione CCNL

È stato pubblicato nella G.U. n. 47 del 25-02-2022 il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13  recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, in vigore dal 26 febbraio p.v..

Si segnala  l’importante disposizione introdotta all’art. 4 “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, che sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

In tale articolo è stato, infatti, previsto che, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall’Ance, l’accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro. 

Si rileva, inoltre, che l’indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro combacia con quella già prevista per l'applicazione ai suddetti lavori anche dell’istituto della congruità. 

Nell’ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

Tale verifica dovrà essere effettuata, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità. 

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.