Limiti di costo edilizia pubblica: aggiornata la rassegna sui provvedimenti regionali

La Legge 5 agosto 1978, n. 457 aveva attribuito alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i limiti massimi di costo. L'articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali registrate in base all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell'anno precedente.

Nella Rassegna  allegata sono state raccolte, al fine di offrire elementi di confronto, solamente le normative più recenti e aggiornate e, in particolare, quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Per le Regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna dopo diversi anni di assenza di indicazioni nel corso del 2021 sono stati comunicate con appositi provvedimenti le variazioni percentuali fatte registrare dell’Istat applicabili ai limiti di costo regionali. 

Laddove disponibili sono stati riportati, oltre ai valori dei costi base anche gli elementi e i criteri che possono determinare delle maggiorazioni in percentuale. 

1 allegato

Rassegna_costi_massimi_Regioni pdf