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Con l’allegato messaggio n. 6973/14, l’Inps ha ricordato che, per poter essere riammesso anticipatamente in servizio, il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la guarigione.
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Tale chiarimento, informa l’Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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In particolare, dall’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
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In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente:” in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.
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