Si fa seguito alla precedente comunicazione del 14 gennaio scorso per fornire, in allegato, la circolare Inail n. 1/19 che, oltre a riportare le indicazioni relative al differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019, recepisce, per il settore edile, l’abrogazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019, della riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2 della L. n. 341/95 e s.m.i..
Per quanto sopra, dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non potrà più essere applicata ai premi assicurativi, ferma restando la possibilità di utilizzare la misura agevolativa pari all’11,50%, così come fissata dal decreto del 4 ottobre scorso, alla sola regolazione 2018.
A tal fine, gli interessati, entro il 16 maggio 2019, sono tenuti a trasmettere, via PEC, alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile”, riguardante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 29 della suddetta legge al settore edile per quanto concerne la contribuzione previdenziale.
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