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La delicata e complessa tematica riguardante le categorie di lavorazioni specialistiche registra un nuovo scossone.
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Infatti, il decreto legge n. 151/2013, nell’ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013 , a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.
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Il Governo si è tuttavia impegnato, con uno specifico ordine del giorno, a farsi carico di recepire all’interno di un diverso provvedimento, le norme considerate indispensabili e di primaria importanza.
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Pertanto, occorrerà attendere l’adozione di tale nuovo provvedimento per verificare se al suo interno sarà riproposta anche la norma sulle categorie specialistiche che prevedeva, nell’attesa della nuova normativa, l’applicazione, in via transitoria, delle “regole previgenti” fino al 30 settembre 2014; regole che, consentivano alle stazioni appaltanti di continuare ad applicare, nella predisposizione dei bandi di gara, gli articoli del Regolamento annullati dal decreto presidenziale (artt. 107 comma 2, 109 comma 2 e, in parte qua, Allegato A, ex DPR 207/2010).
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Ovviamente,si continuerà a monitorare con particolare attenzione l’evolversi della situazione, per informare con assoluta tempestività, le aziende associate.
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