La CNCE ha pubblicato in data odierna la circolare n. 30 avente ad oggetto i contenuti della riunione tenutasi oggi con Inps e Inail per la risoluzione dei problemi connessi alla nuova procedura di Durc on Line.
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Come già anticipato, è stato ribadito dall’Inps che gli uffici stanno procedendo all’annullamento di tutti i Durc anomali per le imprese edili (emessi senza la verifica del sistema Casse Edili) in base all’elenco dei numeri di protocollo prontamente forniti dalla Cnce medesima.
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L’Inps ha comunicato che, comunque, seguirà a breve l’annullamento di tutti i Durc emessi sino al 2 luglio alle h. 18 (termine in cui è stato effettuata la correzione del sistema) per imprese con Csc edile ma privi della risultanza delle Casse Edili.
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Sono stati chiariti, inoltre, da parte dell’istituto, i casi in cui sono state veicolate alle Casse Edili richieste di Durc afferenti soggetti con Csc edile ma comunque estranei allo svolgimento dell’attività edile medesima (sono stati segnalati casi di Farmacie, Istituti religiosi).
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Per tali casi è necessario che il sistema Casse Edili faccia gli approfondimenti del caso e, laddove si accerti l’estraneità all’attività edilizia, il sistema informatico sarà implementato con la possibilità di indicare la “non competenza” delle Casse Edili.
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Alcune indicazioni sono state date anche in merito ai lavoratori autonomi che, attualmente, con il nuovo sistema, laddove siano in possesso di Csc edile, possono essere monitorati anche dal sistema Casse Edili, circostanza questa che renderà possibile evitare eventuali evasioni in presenza di lavoratori dipendenti.
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Su espressa sollecitazione anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal territorio, l’Inail ha assicurato che nella serata di oggi sarà riattivato lo Sportello Unico previdenziale per le richieste specifiche previste dal Decreto sul Durc (compensazione debiti e crediti p.a. – ricostruzione sisma Abruzzo – regolarizzazione lavoratori extracomunitari – pagamenti debiti scaduti), che permetterà pertanto di inoltrare ancora con il vecchio sistema (non oltre il 1° gennaio 2017) le suddette richieste.
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1 allegato
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