Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 13 /2016, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del congedo parentale contemplata dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/15.
Il dicastero evidenzia, innanzitutto, che il legislatore è intervenuto in materia per ridurre il termine minimo di preavviso da 15 a 5 giorni, ferma restando, in continuità con la normativa previgente, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell’istituto e quindi l’efficacia delle clausole già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/15.
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Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni ogniqualvolta la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
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Per quanto attiene il settore edile, si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolato del ccnl sulla tutela della maternità, deve farsi riferimento alla normativa di legge vigente e quindi il termine minimo di preavviso è pari a 5 giorni.
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Infine, riguardo alla facoltà del datore di lavoro di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo, viene precisato che, in base alla giurisprudenza, il diritto alla fruizione del congedo è un diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso.
Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere, anche a cadenza mensile, con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
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1 allegato
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