Lo scorso 27 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276/14 l’allegato Decreto 10 ottobre 2014 attraverso il quale è stata introdotta un’importante novità nell’ambito della disciplina dei contratti di solidarietà (difensivi) di cui alla L. n. 863/84 ed alla L. n. 236/93.
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Si tratta, in particolare, di una modifica parziale dell’art. 7 del Decreto ministeriale n. 46448/09 che consente ai datori di lavoro di attivare una procedura di mobilità, con il requisito della non opposizione, durante un periodo di riduzione dell’orario di lavoro a seguito dell’attuazione di un contratto di solidarietà.
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In attesa che il Ministero del Lavoro fornisca, come preannunciato, con un’apposita circolare operativa, ulteriori indicazioni in marito, si evidenzia che, informalmente, il dicastero ha confermato che la possibilità di attivare una procedura di mobilità c.d. “non oppositiva” è consentita, al fine di favorire la circolazione della forza lavoro e lo smaltimento dell’esubero, sia nel caso in cui il contratto di solidarietà rientri nell’arco temporale dei 36 mesi, sia nel caso in cui sia attivato in deroga ai 36 mesi nel quinquennio.
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All.to:
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