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Deve ritenersi illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere ai sensi del comma 6 dell’articolo 23 del DPR n. 380/2001 (vedi anche comma 6-bis dell’art. 19 L. 241/90) il provvedimento comunale recante l’inibitoria di un intervento edilizio sottoposto a Dia adottato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda (nel caso di specie la Dia era stata presentata al Comune in data 4 dicembre 2012, la stessa si sarebbe perfezionata quindi il 3 gennaio 2013, mentre il provvedimento in questione, recante l’inibitoria dell’intervento, risulta datato 4 gennaio 2013, protocollato il 7 gennaio 2013 e ricevuto dall’interessato in data 16 gennaio 2013).
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Tale principio è stato affermato nella sentenza del TAR Lazio n. 194 dell’11/3/2014 che ha annullato il provvedimento inibitorio specificando come eventualmente il Comune, ricorrendone le condizioni, avrebbe dovuto agire nel rispetto della procedura di autotutela indicata dall’art. 21-nonies della l. 241/90.
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Il Tar Lazio, infine, ha anche ricordato che secondo la giurisprudenza prevalente (tra cui T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2012, n. 990; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 54) nell’ipotesi della Dia in materia edilizia il termine di trenta giorni entro il quale deve riscontrarsi l’assenza di una o più delle condizioni dettate per l’intervento, va identificato facendo riferimento alla data di adozione del provvedimento inibitorio.
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