Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 12/2016 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, introdotta dal d.lgs. n.151/15 e operativa dal 12 marzo 2016.
\r\n
Nel richiamare le previsioni del relativo dm 15 dicembre 2015, il dicastero illustra la nuova procedura, sottolineando che dovrà essere utilizzato, a pena di inefficacia, il modulo telematico adottato con il decreto stesso e disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, per accedere al quale il lavoratore dovrà necessariamente munirsi del PIN Inps e accreditarsi al portale ClicLavoro, mentre per i soggetti abilitati è sufficiente la registrazione sul portale ClicLavoro.
\r\n
Le nuove disposizioni, riferibili ai rapporti di lavoro subordinato, attengono tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e di risoluzione consensuale di cui all’art. 1372, comma 1, del c.c., ad eccezione delle fattispecie individuate dall’art. 26 del citato d.lgs. n. 151/15, tra cui i recessi effettuati durante il periodo di prova.
\r\n
Salvo il caso di una giusta causa di dimissioni, resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, in carenza del quale, pur essendo le dimissioni immediatamente efficaci, il lavoratore è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno.
\r\n
Il lavoratore ha facoltà di revocare, sempre per via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico.
\r\n
Si rammenta che, nell’ipotesi di alterazione del modulo da parte del datore di lavoro, la normativa prevede la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
\r\n
Il dicastero, infine, ha reso noto che sul sito istituzionale sarà disponibile un video-tutorial illustrativo della procedura e saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ.
\r\n
Eventuali quesiti nel merito potranno essere indirizzati alla casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
\r\n
1 allegato
\r\n
\r\n