Con l’allegato messaggio n. 589/16, l’Inps ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall’art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15.
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In particolare, l’Inps ha ricordato che:
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per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;
per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.
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1 allegato
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