Si fa seguito alla news precedente per aggiornare i dati relativi al Fondo Prevedi e per fornire alcune informazioni.
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Iscritti
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Alla data del 15 ottobre 2015, Prevedi conta 38.092 iscritti tradizionali, 468.766 iscritti per “adesione contrattuale”, per un totale di 506.858 unità.
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Si riportano, in allegato, alcune tabelle con l’analisi delle iscrizioni al Prevedi, alla data sopra indicata, suddivise per tipologie (contrattuali, esplicite, tacite, ecc); per qualifica e livello di inquadramento contrattuale; per contratto applicato; per Cassa Edile e per Regione.
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Una nota del Fondo, ripresa anche da Il Sole 24 ore Radiocor, rappresenta questi numeri come un traguardo storico: mezzo milione di iscritti permettono, infatti, al Prevedi, di essere il primo Fondo negoziale in Italia per adesioni.
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Questo record è frutto, essenzialmente, della innovazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia, sottoscritto nel luglio 2014, che prevede, come noto, l'”iscrizione contrattuale” dei lavoratori.
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“Iscrizione Contrattuale”
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Sull’argomento, oltre a ricordare che tale iscrizione è stata oggetto di articoli di stampa e di illustrazione da parte della Covip nella Relazione annuale (cfr news del 23 giugno scorso), si allegano alcuni articoli pubblicati sul web, in cui viene positivamente posto l’accento sulle scelte operate dalla contrattazione collettiva dell’edilizia.
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Per completezza, sull'”iscrizione contrattuale” si rimarca che sono stati definiti dal Fondo Prevedi costi ridotti di esercizio per le posizioni degli aderenti contrattuali, realizzando così la volontà delle parti sociali firmatarie dei ccnl dell’edilizia di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti su tale tipologia di adesione.
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In relazione ad alcune situazioni locali, si coglie l’occasione per rammentare che, con la contrattazione collettiva, le parti sociali nazionali firmatarie del ccnl industria e del ccnl artigianato hanno istituito il suddetto contributo contrattuale da versare, in via esclusiva, al Prevedi.
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Le stesse parti hanno tutte sottoscritto appositi accordi attuativi che espressamente prevedono che il contributo contrattuale maturando non sia portabile a forme pensionistiche complementari diverse dal Prevedi.
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Contributo “a fondo perduto” Non imponibilità ai fini IRES e IVA
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Si coglie l’occasione, altresì, di informare che il Fondo ha acquisito un parere pro veritate relativo al “contributo a fondo perduto” che il Prevedi intende erogare alle Casse Edili per sostenere l’attività di promozione delle adesioni dei lavoratori iscritti verso il Fondo.
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In sostanza, è stato richiesto se tale contributo sia imponibile agli effetti dell’IRES e dell’IVA.
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Sull’IRES, il parere legale, dopo aver sottolineato che le Casse Edili sono configurabili come enti non commerciali, ha proceduto a verificare se il contributo in esame sia riconducibile nelle categorie dei redditi fondiari di capitale, di impresa e “diversi”. L’art. 143 del TUIR considera, infatti, imponibili nei confronti degli enti non commerciali esclusivamente i redditi rientranti in una di tali categorie.
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La verifica porta alla conclusione della non imponibilità di detto contributo agli effetti dell’IRES in quanto, appunto, risulta non compreso nelle categorie indicate.
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Ne viene poi esclusa anche l’imponibilità agli effetti dell’Iva in quanto tale contributo a fondo perduto non costituisce corrispettivo di una prestazione. E’ evidenziato, infatti, che le Casse Edili non assumono l’obbligo di fornire alcuna prestazione di servizi a favore del Prevedi in quanto sono state le parti sociali a porre a loro carico l’obbligo di favorire la sottoscrizione da parte degli iscritti verso il Fondo, per garantire loro un maggior livello di copertura previdenziale.
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Il Prevedi, a sua volta, non assume nei confronti delle Casse Edili l’obbligo di riconoscere alcun corrispettivo per le attività di promozione delle adesioni al Fondo medesimo, da loro svolte. Ed infatti il Fondo intende concedere alle predette Casse un contributo a fondo perduto e, quindi, senza collegarne la concessione, né l’importo, allo svolgimento di specifiche attività. Pertanto, tale contributo sarà configurabile come mera erogazione gratuita, non assoggettabile, appunto, ad Iva.
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Nuovo sito
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Si segnala anche che è on line all’indirizzo www.prevedi.it il nuovo sito web del Fondo.
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2 allegati
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Analisi e Iscrizioni a Prevedi CCNL 15-10-15
Articolo Il Punto su Fondo Prevedi