L’Inps, con l’allegata circolare n. 129/2015, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al bonus occupazionale riconosciuto dal Programma “Garanzia Giovani”.
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L’Istituto interviene alla luce della pubblicazione nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro del decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che assieme al decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 (cfr.comunicazione Ance del 25 febbraio 2015), ha innovato ulteriormente il decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, recante la disciplina sull’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani”.
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Nel merito, l’Inps ha precisato che i moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti, riportate in sintesi qui di seguito.
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Riconoscimento del bonus occupazionale per nuove tipologie contrattuali
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Con il decreto direttoriale n. 11/2015, sono state ampliate le tipologie di rapporti incentivabili, estendendo il bonus occupazionale anche all’apprendistato professionalizzante, nonché alle proroghe di precedenti contratti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
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Resta esclusa la fruizione del bonus per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
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Le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”.
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Ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale, di cui la circolare riporta alcuni casi esemplificativi è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
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Contratti di apprendistato professionalizzante
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Il bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i contratti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
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Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
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Proroghe di rapporti a tempo determinato
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Nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
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Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi.
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Nel caso in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi – solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo per il rapporto complessivamente inteso.
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Nell’ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso, si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.
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Contratti di somministrazione
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Il decreto direttoriale n. 11/2015, con modifica dell’articolo 4, comma 5, del decreto originario, non prevede più l’esclusione dell’incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l’agenzia somministrante fruisce di una remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell’ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
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L’agenzia di somministrazione può quindi godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma Garanzia Giovani e, sulla base di quanto sancito dall’art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003, nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto.
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L’Istituto precisa, inoltre, che nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
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Normativa in materia di aiuti di stato
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Il recente decreto direttoriale n. 169/2015, con modifica dell’articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale n. 1709/2014, ha disposto che il bonus occupazione può essere fruito anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
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Cumulabilità con altri incentivi
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A fronte dell’art. 7, comma 3, innovato dal decreto direttoriale n. 11/15, il bonus occupazionale è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
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L’incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. Per costi salariali, secondo l’articolo 2, § 31 del Regolamento CE 651/2014, devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
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Il predetto bonus occupazionale è quindi cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014.
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Il bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui:
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a) l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
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b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
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c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012;
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d) l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013;
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e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
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f) l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 della legge n. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
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