Sono state aggiornate le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
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A disciplinarle è il D.M. 23 giugno 2016, in vigore dal 30 giugno 2016. Restano validi, per alcune tipologie di impianto, gli incentivi previsti dal precedente decreto 6 luglio 2012 (in generale più vantaggiosi; si veda a riguardo il documento Ance “Pubblicato in G.U. il decreto contenente gli incentivi per le rinnovabili elettriche” del 3 agosto 2012).
Le fonti per le quali sono previsti gli incentivi sono:
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– Eolico;
– Idroelettrico;
– Geotermoelettrico;
– Gas di discarica;
– Gas di depurazione;
– Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
– Solare termodinamico;
– Oceanica.
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Sono previsti tre meccanismi di accesso agli incentivi, nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento. Tali meccanismi, differenziati a seconda delle tipologie e delle taglie dell’impianto, sono:
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1) Accesso diretto;
2) Accesso tramite registro;
3) Accesso tramite asta al ribasso.
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Sono inoltre previsti due differenti meccanismi incentivanti:
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a) una tariffa incentivante omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base gli eventuali premi a cui l’impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell’energia che viene ritirata dal GSE;
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b) un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base – a cui vanno sommati eventuali premi a cui l’impianto ha diritto – e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.
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Gli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l’una o l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte nel corso dell’intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l’incentivo di cui alla lettera b).
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Gli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale stabilita per ciascuna tipologia di impianto.
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1 allegato
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