Con l’allegato messaggio n. 2971/15, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dall’art. 1 del D.Lgs n. 22/15, denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che, dallo scorso 1° maggio, ha sostituito, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da tale data, i trattamenti di ASpI e mini ASpI previsti dall’art. 2 della L. n. 92/12, la cui disciplina, invece, continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
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Come noto la nuova indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, che:
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- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 181/00 e s.m.i.;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
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A decorrere dallo scorso 1° maggio, pertanto, è possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro delle domande che, si ricorda, devono essere presentate entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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L’Istituto conclude confermando che è in corso di pubblicazione un’apposita circolare contenente alcuni approfondimenti circa la disciplina della nuova prestazione assistenziale, che sarà tempestivamente oggetto di comunicazione ANCE.
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1 allegato
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