E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio scorso il Decreto 7/04/2016 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli incentivi volti ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della L. n. 208/2015).
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In particolare, nell’ambito del suddetto Decreto, è stato primariamente chiarito che, i soggetti destinatari del beneficio, sono i lavoratori dipendenti del settore privato i quali:
risultino iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o altre forme sostitutive;
abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
maturino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (20 anni).
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Pertanto, i lavoratori interessati e in possesso dei succitati requisiti dovranno, al fine del riconoscimento del beneficio, stipulare con il datore di lavoro un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, la cui durata coinciderà con il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
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Con la stipula di tale contratto, il lavoratore potrà trasformare, in accordo con il datore di lavoro e previa certificazione da parte dell’Inps dei requisiti minimi previsti, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% ottenendo, mensilmente:
una somma omnicomprensiva, pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico del datore di lavoro e relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella Inail;
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di € per il 2017 e 60 milioni per il 2018.
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Ai fini del riconoscimento del beneficio, il datore di lavoro dovrà trasmettere “il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) che, dopo aver valutato le disposizioni contrattuali, rilascerà il provvedimento di autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto. Decorso tale termine, il contratto si considera comunque autorizzato.
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Acquisita l’autorizzazione da parte della Dtl, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’Inps che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità di risorse, comunicherà l’accoglimento o il rigetto della stessa entro 5 giorni dalla ricezione.
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Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al decreto allegato e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in attesa della circolare operativa da parte dell’Inps.
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1 allegato
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