Ad integrazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 23/14, già oggetto della comunicazione Ance del 2 ottobre scorso, il dicastero è intervenuto, con l’allegata nota n. 31/14, per fornire alcune indicazioni circa la regolarizzazione delle istanze e delle documentazioni, presentate dalle imprese originariamente in maniera irrituale, ai fini della concessione degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà.
\r\n
In particolare, la circolare ministeriale chiarisce che le inosservanze procedurali, tra cui, a titolo esemplificativo:
inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell’istanza (art. 3 D.I. 83312/2014);
riduzione oraria inferiore al 20% (precedente art. 2 del medesimo D.I.);
strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. l dello stesso O.I. 83312/2014);
difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica;
costituiscono un problema di procedibilità delle relative istanze.
\r\n
A tal fine, tenuto conto delle risorse economiche limitate e della possibilità di ottenere dai diretti interessati la regolarizzazione delle istanze, il Ministero ricorda che: “la decorrenza cronologica delle domande originariamente irrituali non potrà che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione”.
\r\n
Pertanto, in assenza di un riscontro alle richieste ministeriali, le domande originarie verranno giudicate improcedibili.
\r\n
Peraltro, l’eventuale tardiva regolarizzazione, rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’ufficio procedente, comporterà in capo al richiedente il rischio di vedere esaurite le risorse economiche stanziate per lo sgravio in oggetto.
\r\n