È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123/15 l’allegato decreto interministeriale 8 aprile 2015 contenente, tra l’altro, la determinazione della misura massima percentuale, relativa all’anno 2015, dello sgravio contributivo sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali), in attuazione dei commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge n. 247/07.
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In particolare, con riferimento alle erogazioni riconosciute nell’anno 2014 e con effetto dal 1° gennaio 2015, lo sgravio contributivo è concesso nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 391 milioni di euro, che prevede che il 62,5% di detta somma debba essere destinato alla contrattazione aziendale e che il 37,5% alla contrattazione territoriale.
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Tra i requisiti per accedere all’agevolazione, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Territoriale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola.
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Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
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La concessione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, ossia alla regolarità contributiva per la fruizione dei relativi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
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Con riferimento alla procedura, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni di prossima emanazione fornite dall’Istituto previdenziale, che sarà cura dell’Ance rendere note tempestivamente.
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Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
e) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
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Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
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L’ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico.
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1 allegato
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