Confermata la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, per i soggetti residenti nelle zone terremotate del Centro Italia (alla data del 24 agosto 2016), ma esclusa la possibilità di sospendere, altresì, le ritenute che dovranno continuare ad essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
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Questi i contenuti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, recante la “Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.
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Come già anticipato con il Comunicato Stampa del 1° settembre scorso del MEF[1], sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati (indicati dal medesimo decreto), che per le persone giuridiche aventi la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, alla data del 24 agosto 2016, viene prevista la sospensione relativa ai termini:
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– dei versamenti e adempimenti tributari;
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– delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della Riscossione;
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– dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
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La suddetta sospensione opera dal 24 agosto al 16 dicembre 2016 e, pertanto,tutti i versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 20 dicembre 2016.
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Occorre, inoltre, evidenziare che il Decreto del MEF in oggetto ha escluso dall’ambito della suddetta sospensione tributaria le ritenute da lavoro dipendente, che, quindi, dovranno continuare ad essere versate dai sostituti d’imposta nel rispetto dei termini ordinari.
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Tuttavia, alla luce della gravità dell’evento sismico che ha colpito le popolazioni del Centro Italia, nonché tenuto conto dei fortissimi disagi che ne sono derivati anche economicamente ai soggetti interessati, la medesima disposizione prevede la non applicabilità delle sanzioni dovute in caso di mancato versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute dovute nei termini previsti[2].
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Di seguito, l’elenco dei Comuni delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e ed Umbria, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini tributari, così come individuati nel decreto del MEF[3].
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REGIONE
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COMUNE
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MARCHE
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Acquasanta Terme (AP)
\r\n Arquata del Tronto (AP)
\r\n Montefortino (FM)
\r\n Montegallo (AP)
\r\n Montemonaco (AP)
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\r\n ABRUZZO
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Montereale (AQ)
\r\n Capitignano (AQ)
\r\n Campotosto (AQ)
\r\n Valle Castellana (TE)
\r\n Rocca Santa Maria (TE)
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LAZIO
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Accumoli (RI)
\r\n Amatrice (RI)
\r\n Cittareale (RI)
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UMBRIA
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Cascia (PG)
\r\n Monteleone di Spoleto (PG)
\r\n Norcia (PG)
\r\n Preci (PG)
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[1] Cfr. ANCE “Terremoto del Centro-Italia: il MEF annuncia la sospensione dei versamenti tributari” – ID n. 25645 del 02 settembre 2016.\r\n
[2] Come noto, infatti, l’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, in tema di sanzioni tributarie, prevede tra le cause di non punibilità, le violazioni fiscali verificatesi a seguito di forza maggiore.
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[3] Resta fermo che, con successivo Provvedimento del MEF e su segnalazione della Protezione Civile, potranno essere individuati altri Comuni colpiti dal sisma, ai quali si applicherà la sospensione.
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