Negli ultimi anni la normativa ha consentito ai Comuni di utilizzare gran parte (fino al 50%) delle somme derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni edilizie per la copertura delle spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole, come avveniva in passato (art. 12 Legge 10/1977 abrogato dal Testo Unico Edilizia a partire dal 2003), dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dal risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, dall’acquisizione delle aree da espropriare, ecc.
Dal 2007 ad oggi l’utilizzo “distorto” di queste risorse in origine “di scopo” e cioè destinate alla urbanizzazione del territorio, non solo ha concorso a contrarre fortemente gli investimenti locali, ma ha consentito altresì ai comuni di “compensare” i tagli di bilancio, privando però il territorio delle necessarie opere di urbanizzazione e manutenzione.
Dal 1° gennaio 2018, coerentemente con l’evoluzione della normativa verso l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, questo sistema verrà meno e i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie dovranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, tra l’altro, a:
– realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
– risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
– interventi di riuso e di rigenerazione.
L’Ance ha ricostruito in un dossier il quadro delle disposizioni in materia che si sono succedute dal 1977 ad oggi.
In allegato il dossier delle leggi sulla destinazione dei proventi derivanti da contributi di costruzione e sanzioni edilizie