L’assoluta urgenza e necessità di realizzare interventi per mettere in sicurezza il territorio e le sue infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini è stata al centro del dibattito pubblico nel corso delle ultime settimane.
Durante tutta l’estate, l’Ance è stata uno dei principali protagonisti di questo dibattito, grazie alla campagna "Paese da Codice Rosso", e al sito “Sbloccacantieri”, lanciato già in primavera; una campagna che in poche settimane, ha consentito di censire quasi 300 opere ferme, perse nel limbo dell’inefficienza amministrativa, finanziaria e procedurale, per più di 21 miliardi di euro.
Su questo tema, sono stati pubblicati numerosi articoli e i nostri dati sono stati utilizzati anche da esponenti del Governo e del Parlamento.
Anche a seguito del drammatico evento di Genova, il Governo ha ora dichiarato di voler avviare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle infrastrutture esistenti.
Per proseguire con sempre maggiore intensità l'azione, ANCE ha quindi deciso di avviare, sempre all’interno di “Sbloccacantieri”, una seconda iniziativa denominata “L’Italia che cade a pezzi” che si pone l’obiettivo di raccogliere, attraverso l’attiva partecipazione di tutto il sistema associativo, segnalazioni di situazioni di degrado infrastrutturale per evidenziare, con casi concreti, l’urgenza di interventi di manutenzione.
Le segnalazioni dovranno essere corredate da fotografie chiare e di buona qualità dello stato in cui versa un edificio o un’opera infrastrutturale (ad esempio scuole, strade, ponti, viadotti, dissesto del territorio, ecc.).
Sul sito www.sbloccacantieri.it potrai segnalare le opere bloccate, in ritardo o incompiute a causa delle procedure farraginose, della burocrazia asfissiante e delle disfunzioni legate al Codice degli appalti.
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Rel.Ill.LineeGuida.n.2.OEPV.aggiornate.correttivo
Con l’allegata circolare n. 49 del 15 marzo scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/20151.
In particolare, l’Istituto ha ribadito, come già indicato nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, che, in caso di violazione della disposizione suddetta, il contratto intermittente si considera nullo e pertanto si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Ciò anche in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare la mancata valutazione dei rischi come elemento di contrarietà ad una norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico”, ne dichiara la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. e la sua trasformazione nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato, pur in assenza di una norma “sanzionatoria” espressa.
L’Istituto ha, altresì, precisato che i trattamenti, retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini sia quantitativi che qualitativi, sino al momento della conversione e, pertanto, secondo il principio della “effettività delle prestazioni”, il contratto potrà essere riconosciuto anche a tempo parziale.
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1 E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
1 allegato