ANAC: specificati gli obblighi informativi per gli interventi indifferibili

Il chiarimento sugli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce alle stazioni appaltanti alcune utili indicazioni in merito alle forme di semplificazione applicate ai lavori dichiarati “indifferibili”, introdotte l’autunno scorso dalla legge Sblocca Italia.
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Ciò in previsione di un sistema di controlli a campione che interesserà quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
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E’ quanto emerge dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, avente ad oggetto l’approfondimento dell’art. 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
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Infatti, tale articolo se, da una parte, stabilisce una corsia preferenziale per determinate tipologie di interventi che beneficiano di una semplificazione amministrativa e di una accelerazione delle procedure, dall’altra, affida all’ANAC il compito di controllarne la regolarità (comma 2-bis).
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Semplificazione e accelerazione
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L’articolo 9 citato introduce alcune forme di semplificazione per l’affidamento di lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), qualora si verifichi una specifica fattispecie di “estrema urgenza”, che si aggiunge a quella prevista dal Codice dei contratti all’art. 57, comma 2, lett. c).
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In particolare, a mente della suddetta norma, costituisce “estrema urgenza” anche la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM (comma 1, lett. “a”), la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici (comma 1, lett. “b”), l’adeguamento alla normativa antisismica (comma 1, lett. “c”) nonché la tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1, lett. “d”).
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In merito ai suddetti interventi, il comma 2 dell’articolo sopra citato introduce le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, qualora l’appalto non abbia ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o non sia previsto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice), ossia:
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1.    non si applicano il termini dilatori del c.d. “stand still” e quello processuale per la stipula del contratto di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter, del Codice (comma 2, lettera a),
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2.    i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della SA (comma 2, lettera b),
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3.    sono dimezzati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari di cui all’art 122, commi 5 e 6, del Codice (comma 2, lettera c).
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In particolare, per tutti gli interventi di cui sopra (comma 1, lett. dalla “a” alla “d”), è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché questa abbia rivolto invito ad almeno dieci operatori economici (comma 2, lettera d).
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Ma vi è di più, perché, sempre con riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, lo stesso comma amplia le possibilità della stazione appaltante di ricorrere alle procedure negoziate, purché queste rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Inoltre, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli AFAM (comma 1, lett. “a”), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché siano invitati almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
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Trattandosi nel caso specifico di interventi sotto soglia comunitaria, qualora l’importo dell’appalto sia superiore, è confermata la disposizione prevista dal Codice (art. 57, comma 6) che impone, ove possibile, alla stazione appaltante di individuare almeno tre (e non più dieci come invece previsto per il sotto soglia) operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
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Trasparenza e controlli
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In ragione delle suddette deroghe e semplificazioni, il comma 2-bis del suddetto articolo 9 (introdotto solo in sede di conversione) affida all’ANAC la verifica “a campione” della trasparenza e regolarità delle procedure.
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Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7, comma 8, del Codice), e agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ad affidamento ed esecuzione di appalti (art. 37 del decreto legislativo 33/2013).
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Su questo presupposto normativo, nel comunicato del 5 febbraio u.s. l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti, dopo aver effettuato, preventivamente, la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni di certificazione della «indifferibilità» dell’intervento, devono indicare che questo è indifferibile già nelle schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità, specificando il tutto anche in sede di acquisizione del CIG, appositamente aggiornato per tale scopo (cfr. art. 7, comma 8 del Codice dei contratti, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014).
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Inoltre, le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
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Considerata, poi, l'urgenza degli interventi e la conseguente esigenza di tempestività dei controlli, nel comunicato è chiarito che le successive comunicazioni all’Autorità (relative ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, etc.) devono essere trasmesse entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni ordinari (art. 7, comma 8 del Codice).
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Infine, l’Autorità chiude il comunicato con gli interventi relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice in cui le stazioni appaltanti, verificata l’indifferibilità dell’intervento, devono prima inoltrare alla stessa A.N.AC. l’invito a partecipare alla procedura rivolto a quindici concorrenti e, successivamente, entro quindici giorni dall’affidamento, trasmettere l’elenco dei soggetti invitati.
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Obiettivi
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Le comunicazioni della stazione appaltante, come sopra riportate e previste dallo stesso “sblocca-Italia”, sembrerebbero gettare le basi per una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti sull’eccezionalità di tali procedure semplificate, rendendo possibile per l'A.N.AC. effettuare controlli a campione per evitare che l'«urgenza» nasconda violazioni delle regole anti-corruzione (articolo 9, comma 2-bis).
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Si allegano il testo del comunicato e dell’articolo 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, più volte citato.
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2 allegati\r\n

Com.Presidente.05.02.15 
Articolo 9 DL 133_2014

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