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Caro materiali: il Comune è tenuto a riconoscere per intero le compensazioni anche se non accede al fondo

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Il TAR Bolzano, con la sentenza del 10 luglio 2023, n. 235, è intervenuto con un’importante pronuncia in tema di caro materiali, secondo cui il ritardo dell’amministrazione nell’evadere la richiesta del ricorrente non può comportare la limitazione dell’indennizzo da corrispondere qualora esso avrebbe potuto trovare copertura nell’adesione al fondo statale. In tale situazioneil comune è tenuto al pagamento dell’intero importo del risarcimentoindipendentemente dal fatto che i fondi disponibili nell’ambito della revisione del prezzo siano sufficienti o meno.

Anzitutto, è doveroso segnalare che la sentenza è stata pubblicata unicamente in lingua tedesca, e, in assenza di una versione italiana ufficiale, la traduzione è stata effettuata dagli uffici dell’ANCE.

Ciò premesso, si ricorda che, al fine di assorbire l’aumento straordinario dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel 2021, il legislatore, con il D.L. 73/2021, ha previsto un adeguamento straordinario dei prezzi per gli appalti pubblici eseguiti e contabilizzati, noto anche come “decreto sostegni bis”, per i contratti pubblici eseguiti e contabilizzati nel 2021 (contratti eseguiti e contabilizzati).

A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 73/2021, il MIMS provvedeva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, ciascuno con proprio decreto, a censire i materiali da costruzione che hanno subito una variazione di prezzo superiore all’8%, per i quali era quindi possibile effettuare la compensazione.

Ai sensi del comma 3, la compensazione è calcolata applicando alle quantità di ciascun materiale, per le opere realizzate nel periodo gennaio-dicembre 2021, registrate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure, le variazioni di prezzo individuate nel decreto ministeriale.

Le richieste di compensazione dovevano essere presentate alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 1-septies comma 4.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari per la corresponsione dell’indennizzo per l’aumento del prezzo, il comma 6 prevede che le risorse da accantonare per imprevisti in ciascun contratto pubblico possono essere utilizzate a tal fine, fatti salvi gli importi relativi alle obbligazioni contrattuali già assunte, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice per il medesimo intervento, fino ad un massimo del 50%. Possono essere utilizzati anche gli importi derivanti da riduzioni di prezzo, a meno che le norme applicabili non prevedano un uso diverso, così come gli importi per le spese autorizzate provenienti da altri contratti già conclusi e ancora disponibili.

Se questi fondi non sono sufficienti, l’autorità aggiudicatrice può, ai sensi del comma 8, richiedere l’accesso a un fondo statale istituito a tale scopo.

Nel caso in esame, la ricorrente, il 23.5.2022, il ricorrente aveva presentato al Comune la relativa domanda di revisione dei prezzi per alcuni dei materiali da costruzione utilizzati, specificati nel decreto ministeriale.

A tale domanda, però, il Comune aveva risposto solo in data 29.11.2023, riconoscendo un adeguamento solo parziale dei prezzi dei materiali.

Il Comune poi, a seguito della contestazione delle modalità di calcolo dell’indennizzo da parte della ricorrente, aveva confermato l’importo parziale, e affermato che “in caso di contestazione del calcolo, anche i fondi disponibili dovranno essere ricalcolati. Poiché in caso di omissione del contributo provinciale potevano essere applicati solo i fondi propri del Comune, la società non avrebbe avuto diritto all’importo totale dell’indennizzo calcolato, ma solo alle somme disponibili in base alle disposizioni di legge. Se questi ammontassero a “0”, l’azienda non avrebbe diritto a nulla. Questa modalità di calcolo era stata esplicitamente indicata nella decisione già presentata”.

La ricorrente, quindi, aveva proposto ricorso, ritenendo illegittimo sia il rifiuto della revisione dei prezzi, che l’affermazione che il Comune fosse responsabile della compensazione dei prezzi solo nell’ambito dei propri fondi, lamentando:

  • 1) violazione ed errata interpretazione dell’art. 1-septiesL. 73/2021 nonché della circolare del Ministero delle Infrastrutture del 25.11.2021: l’impresa ha sempre diritto alla revisione dei prezzi se sono soddisfatti i requisiti di legge, a prescindere dal fatto che il Comune disponga dei fondi necessari o abbia presentato tempestivamente domanda al Fondo statale;
  • 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1-septies, del D.L. 73/2021: eccesso di discrezionalità per mancato riconoscimento di circostanze rilevanti per la decisione, nonché per incoerenza e illogicità e mancanza di motivazione.

Sul punto, il TAR ha innanzitutto constatato che “Le disposizioni statali relative alle compensazioni per aumenti eccezionali di alcuni materiali nei contratti di appalto lavori non attribuiscono una liberalità all’appaltatore, ma tendono a compensare il maggior costo dei materiale, per cui il relativo calcolo deve essere preso in considerazione al fine di attribuire il riconoscimento della compensazione”.

Inoltre, i giudici della sezione autonoma di Bolzano hanno chiarito che “il Comune è tenuto al pagamento di tale somma e non può invocare la propria responsabilità solo nei limiti delle risorse proprie accantonate ai sensi del comma 6 dell’art. 1-septies del “decreto sostegni bis” n. 73/2021”.

In effetti, il meccanismo di revisione prevede una rapida risoluzione della procedura di revisione dei prezziin modo che il periodo in cui le imprese devono sostenere l’intero onere finanziario degli aumenti fosse il più breve possibile. Ciò, spiegano i giudici “si deduce dai tempi stretti stabiliti, che prevedono che le domande di revisione dei prezzi debbano essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (art. 1-septies comma 4) e che l’amministrazione aggiudicatrice possa richiedere i contributi del Fondo statale entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (art. 2 D.M. n. 84/2022)”.

Nel caso in esame, la domanda di revisione dei prezzi era stata presentata al Comune in tempo utile, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 84 del 4.4.2022. Al fine di applicare correttamente il “decreto sostegni bis”, “il Comune avrebbe dovuto controllare la domanda subito dopo averla ricevuta. Il responsabile del procedimento avrebbe dovuto verificare preventivamente l’ammissibilità della richiesta, dopodiché il direttore dei lavori avrebbe dovuto calcolare l’indennizzo sulla base delle quantità di materiale registrate nel libretto delle misure, secondo la circolare del Ministero delle Infrastrutture del 25.11.2021.

In base al principio di leale collaborazione, inoltre, “il responsabile del procedimento avrebbe dovuto informare il ricorrente dell’importo dell’indennizzo calcolato dal direttore dei lavori – prima che venisse presa la decisione. In questo modo, il Comune avrebbe ricevuto un riscontro immediato e avrebbe potuto chiarire subito eventuali discrepanze. Inoltre, il responsabile della procedura sarebbe stato in grado di valutare meglio se i fondi propri erano sufficienti per pagare il risarcimento. Nel caso opposto, il Comune avrebbe avuto tempo fino al 27.6.2022, alle 14.00, per richiedere una sovvenzione dal fondo statale”.

Nel caso in questione, tuttavia, il Comune ha trattato la domanda del ricorrente ben 6 mesi dopo aver ricevuto la domanda di revisione, quando il termine per aderire al fondo statale era già passato da tempo. Secondo il TAR, quindi, il Comune “non può invocare il fatto che il richiedente abbia diritto al pagamento dell’importo dell’indennizzo solo nei limiti dei fondi previsti dalla D.L. n. 73/2021 e che, se l’indennizzo dovuto supera tale importo, debba accettare una detrazione”.

La responsabilità nei limiti dei mezzi previsti dalla legge, infatti, “si applica solo se la stazione appaltante ha esaurito completamente i mezzi disponibili, cosa che non è avvenuta nel caso in questione”.

L’argomentazione della difesa dell’amministrazione, secondo cui il Comune disponeva dei fondi propri necessari per coprire l’importo calcolato dal direttore dei lavori, motivo per cui, sulla base del calcolo effettuato dal direttore dei lavori, non avrebbe avuto né la necessità né il diritto di accedere al fondo di perequazione statale, secondo il TAR “non è nemmeno convincente alla luce del fatto che il termine per la richiesta dei fondi statali è scaduto il 27 giugno 2022 e la conclusione della procedura di revisione dei prezzi da parte del Comune è avvenuta solo alla fine di novembre 2022, e rappresenta probabilmente un inutile tentativo di giustificare l’azione tardiva dell’amministrazione”.

Di conseguenza, concludono i giudici, “il Comune è responsabile del pagamento dell’intero importo del risarcimento, indipendentemente dal fatto che i fondi disponibili nell’ambito della revisione dei prezzi siano sufficienti o meno”.

Si tratta di un’importante pronuncia, poiché sancisce la responsabilità finale dell’amministrazione, nei casi in cui l’insufficienza di fondi nel quadro economico sia dipesa dal mancato rispetto dei tempi procedimentali previsi per l’accesso al fondo statale.

 

Nuovo Codice dei Contratti: pubblicati i regolamenti attuativi Anac 17 Luglio 2023

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato dodici delibere, riguardanti vari aspetti connessi all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

I provvedimenti, pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC,  sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia solo dal 1° gennaio 2024. Di seguito sono elencati il contenuto e la data di entrata in vigore di singoli provvedimenti:

  • Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 – Riguarda la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e definisce le informazioni che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla Banca dati attraverso le piattaforme telematiche. Stabilisce anche i tempi entro i quali i gestori delle piattaforme devono garantire l’integrazione con i servizi abilitanti l’approvvigionamento digitale. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 – Si riferisce al fascicolo virtuale dell’operatore economico e disciplina l’art. 24, comma 4, del codice. Questa delibera è stata adottata d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – Regola la pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La delibera è stata adottata d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e stabilisce le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 – Si occupa della trasparenza dei contratti pubblici e individua le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che devono essere pubblicati per adempiere agli obblighi di trasparenza. Tale provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • Delibera n. 265 del 20 giugno 2023 – Fornisce indicazioni sul calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, conformemente al diritto dell’Unione europea. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 – Riguarda le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate. Questo Regolamento stabilisce le modalità per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 10, del codice. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 267 del 20 giugno 2023 – Disciplina il regolamento di precontenzioso in attuazione dell’art. 220, commi 1 e 4, del codice. Questo regolamento definisce le procedure relative ai pareri di precontenzioso dell’ANAC. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 268 del 20 giugno 2023 – Regola l’esercizio dei poteri dell’ANAC ai sensi dell’art. 220, commi 2, 3 e 4, del codice. Questo regolamento riguarda l’esercizio della legittimazione straordinaria dell’ANAC. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 269 del 20 giugno 2023 – Tale Regolamento di occupa dell’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 – Regola l’esercizio dell’attività di vigilanza dell’ANAC in materia di contratti pubblici. Questo Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 – Si riferisce all’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di contratti pubblici, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni del codice. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
  • Delibera n. 272 del 20 giugno 2023 – Riguarda la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 222, comma 10, del codice. Questo Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Nuovo Codice dei contratti pubblici: le principali novità per i lavori pubblici

In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”.

Il provvedimento costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12, ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Si allega una prima analisi delle principali novità e/o criticità di interesse per il settore dei lavori pubblici, corredata da una tabella di sintesi, con riserva di effettuare successivi ulteriori approfondimenti di carattere tematico. 

Disponibili in allegato:

  • Analisi_nuovo_Codice_dei_Contratti Apri
  • Tabella_sintesi Apri 

Con la Legge di Bilancio 2023 confermata la proroga della disciplina sull’incremento dei prezzi contenuta nel Dl Aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303, del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022).

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, il provvedimento riveste particolare importanza, in quanto contiene all’art. 1, alcune disposizioni sia in tema di aggiornamento dei prezzari, sia di revisione dei prezzi dei lavori in corso di esecuzione, volte a supportare le imprese nel fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi anche per il 2023.

Le disposizioni, fortemente attese dagli operatori del settore, sono state frutto di un’intensa azione da parte di ANCE.

Infatti, al Governo appena insediato, fin da subito, è stata evidenziata la perdurante gravità dei rincari in atto e l’esigenza di trovare soluzioni urgenti, stante l’imminente scadenza del meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dall’articolo 26 del DL “Aiuti”, destinato ad operare solo fino al 31 dicembre 2022.

Questa sollecitazione è stata raccolta dal provvedimento in commento, che ha introdotto alcune importanti misure che, pur passibili di miglioramenti, pongono le basi per fronteggiare l’aumento dei prezzi anche per il prossimo anno.

Ciò premesso, si fornisce, di seguito, una prima analisi delle norme di riferimento, con riserva di successivo ulteriore approfondimento.

Articolo 1, commi 369 e ss (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

Le norme in esame si pongono l’obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, tutt’ora in corso, anche per le procedure di gara che saranno avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

A tale scopo, si prevede, al comma 371, l’obbligo per le regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezzari regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.

I prezzari regionali così aggiornati si applicheranno alle nuove gare, comprese quelle affidate tramite accordi quadro e a contraente generale, i cui bandi, avvisi o inviti siano stati pubblicati/trasmessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Fino al 31 marzo 2023, le committenti potranno continuare ad applicare i prezzari regionali infrannuali, aggiornati ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DL “Aiuti” (DL 50/2022).

La disposizione in commento si applica a tutti i soggetti sottoposti alla vigenza del Codice Appalti, comprese le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas e agli altri soggetti operanti nei settori esclusi (parte II, titolo VI, capo I, del Codice) qualora non applichino prezzari regionali, con riguardo ai prezzari da esse stesse utilizzati (comma 379).

Rimangono esclusi dall’applicazioni i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’articolo 164, comma 5, del Codice Appalti, sia per i lavori realizzati in via diretta che per quelli affidati a terzi.

La disposizione riveste, quindi, un particolare rilievo, in quanto, per le nuove gare che saranno bandite nel corso del 2023, impone alle committenti di procedere agli affidamenti sulla base di prezzari puntualmente aggiornati, con l’obiettivo di garantire il più possibile l’aderenza del corrispettivo a base d’asta al reale andamento del mercato.

Per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno accedere ad un fondo per fare fronte ai maggiori costi per l’avvio delle nuove gare, la Legge di Bilancio rifinanzia con 10 miliardi di euro il Fondo per le opere indifferibili.

Articolo 1, comma 458 (Disposizioni in materia di revisione dei prezzi)

La disposizione in esame apporta alcune modifiche all’art. 26 del DL “Aiuti”, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi ivi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023, oltre che per quelli banditi in tale anno.

Tale proroga è di primario rilievo, avendo carattere essenziale per le imprese di costruzioni. Infatti, la disciplina dell’articolo 26 era destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2022 ed in assenza di un rinvio temporale della scadenza, si sarebbe verificato l’effetto paradossale di ritornare, a partire da gennaio 2023, ad applicare i prezzari a base di gara, che trascuravano completamente gli straordinari incrementi nel frattempo intervenuti.

Seguendo l’ordine dei nuovi commi introdotti, si segnalano le novità introdotte.

Con il nuovo comma 5-ter viene introdotta una previsione che ha una finalità semplificatoria. Si prevede, infatti, che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC, al fine di accelerare l’accesso alle risorse del “Fondo Adeguamento Prezzi” (di cui all’art. 1-septies), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possano trasmettere al MIMS, entro il 31.12.23, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL come rideterminato rispetto a quello contrattuale.  

Il nuovo comma 6-bis, poi, con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023. Più in particolare, il nuovo comma prevede che:

  • il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, nonché a quanto previsto all’articolo 216, comma 27-ter del Codice Appalti, che – si ricorda – per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del Codice ed in corso di esecuzione, prevede l’applicazione del sistema compensativo di cui all’articolo 133 del d.lgs. 163/2006. Si ritiene che tale comma sia da coordinare con quanto previsto dall’art, 1 comma 371, della legge in commento, che, come detto, prevede che, per il 2023, il prezzario dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo 2023.

Nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le Stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies);

  • i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;
  • le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati). In caso di insufficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l’anno 2022, accedono al riparto del “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.

La proroga della disciplina ai lavori eseguiti nel 2023 è, ovviamente molto positiva.

Desta, invece, perplessità la circostanza che le committenti prive di risorse interne possano accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti nel 2023, solo se non abbiano avuto accesso ai Fondi nel 2022. Trattandosi di risorse utilizzabili per lavori eseguiti in annualità diverse, tale limitazione non appare corretta e, al contrario, rischia di essere penalizzante per gli operatori del settore.  Ciò, tanto più se si considera che essa è legata alla committente che abbia avuto accesso ai Fondi e non agli interventi che abbiano usufruito di quelle risorse; pertanto, paradossalmente, potrebbe bastare la presentazione di una sola richiesta di accesso da parte della stazione appaltante per decretare l’esclusione dall’accesso al Fondo per tutti i lavori eseguiti nel 2023.

Altrettanto positiva, appare anche la modifica introdotta nel testo originario dell’articolo 26, precisando che, ai fini dell’applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare eseguiti “o” contabilizzati, trasformando la contabilizzazione in una condizione alternativa e non aggiuntiva all’esecuzione.

La precedente formulazione, infatti, ha posto notevoli problemi applicativi per i lavori in corso nel 2022, derivanti dal fatto che in alcuni casi, a fronte di lavori eseguiti nel periodo di riferimento, la contabilizzazione avveniva successivamente per ritardi attribuibili unicamente alla committente, privando così l’appaltatore della possibilità di far valere il diritto al riconoscimento dei maggiori costi subiti.

Il nuovo comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis troveranno applicazione, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori – compresi quelli affidati tramite accordi quadro – aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli extra costi è rideterminata nella misura dell’80% (invece che del 90%).

L’estensione della proroga a tali gare appare positiva, evitando il rischio che tali lavori, ivi compresi quelli del PNRR, possano restare irrealizzati. Anche in questo caso, sarebbe stato preferibile che venisse eliminata la limitazione riguardante il fatto che i lavori eseguiti nel 2023 non debbano aver avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

Per i contratti che usufruiscono della presente disciplina non troverà applicazione l’art. 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del DL Sostegni ter. Rimane valida, quindi, l’applicazione per gli stessi del comma 1, lettera a) dell’articolo 29, che dispone l’obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Infine, sono stati introdotti alcuni importanti chiarimenti in relazione ai contratti affidati tramite accordi quadro e a quelli affidati a contraente generale da parte delle società del Gruppo Ferrovie e di Anas.

Per quanto riguarda gli accordi quadro, è stato eliminato dal comma 8 il riferimento alla circostanza che l’AQ doveva essere stato aggiudicato o essere già efficace alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), prevedendo, più semplicemente, che, al pari degli altri appalti, di cui al comma 1, il contratto derivi da offerte presentate entro dicembre 2021. In assenza di tale chiarimento, infatti, la disciplina dell’articolo 26 risultava ingiustificatamente limitativa e penalizzante, ove applicata ai lavori relativi ad Accordi Quadro. Inoltre, è stata prorogata al 31.12.23 la precedente scadenza fissata al 31.12.22 dal primo periodo del comma 8. In mancanza di tale proroga tutti gli accordi quadro non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’articolo 26, per i quali le committenti hanno, medio tempore, proceduto all’aggiornamento dei prezzari, sarebbero rimasti privi della possibilità di essere eseguiti secondo i nuovi prezzi riformulati.

Per quanto riguarda gli affidamenti a contraente generale da parte delle società del Gruppo Ferrovie e di Anas, la possibilità, prevista dal comma 12, di procedere ad un incremento “secco” del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023.

Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, la Legge di bilancio stanzia nuove risorse per 1,6 miliardi di euro

Garanzie fideiussorie e polizze assicurative per appalti pubblici: i nuovi schemi tipo del Ministero dello Sviluppo Economico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

Il regolamento è stato adottato, ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di adottare gli schemi tipo relativi alle garanzie fideiussorie e alle polizze assicurative, dopo averli previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In particolare, il decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A, e che, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B.

Quanto all’ambito di applicazione del provvedimento de quo, l’articolo 1 prevede, al comma 4, che le disposizioni in esso contenute sono applicabili:

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dal 29 dicembre 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte a tale data.

Con l’entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, restando altresì abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Con riserva di ulteriore approfondimento.

Allegato:

Decreto 16 settembre 2022, n. 193 

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