Oneri della sicurezza aziendale e nominativi dei subappaltatori : di nuovo all’Adunanza Plenaria

Con l'ordinanza in oggetto, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria le questioni dell'obbligo di indicazione, già in sede di partecipazione, dei nominativi dei subappaltatori, nonché dei costi della sicurezza aziendale.

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La prima questione attiene, com'è noto, alla necessità (o meno) dell'indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione.

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La seconda questione attiene, invece, ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica dei costi della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.

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Tuttavia, la perdurante difformità di indirizzi giurisprudenziali che hanno originato la citata sentenza, ha posto un problema applicativo dei principi enunciati con riferimento alle procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al recente pronunciamento della stessa adunanza plenaria.

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Di conseguenza, la quarta sezione ha reputato opportuno rimettere all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare, le procedure antecedenti all'arresto giurisprudenziale da ultimo consolidatosi e se sia per questa possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.

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Più precisamente, la questione deferite all'Adunanza Plenaria sono le seguenti:

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a) se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006 e delle norme connesse, l'indicazione già in sede di presentazione dell'offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l'intento di subappaltare tali prestazioni;
b) se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente;

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c) se, in relazione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale, affermato anche per gli appalti di lavori dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento, ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare o precisare la dichiarazione carente.

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In allegato : ordinanza.