Protocollo di intesa Ministero del Lavoro/Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

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È stato siglato nei giorni scorsi l’allegato protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

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Il protocollo intende realizzare una collaborazione tra il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e i Consulenti del lavoro, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.

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Dal documento scaturisce la previsione secondo la quale i Consulenti rilasceranno l’asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro – ASSE.CO – su istanza dei datori di lavoro.

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Elementi fondamentali dell’istanza, come si legge nell’art. 2 del protocollo, sono:
la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sulla non commissione degli illeciti contenuti nell’allegato tecnico;

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  •  la dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e il rispetto della contrattazione collettiva;
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  •  l’assenso del datore di lavoro alla pubblicazione dei propri dati.
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L’ASSE.CO è rilasciata entro 30 giorni dall’istanza esclusivamente per via telematica ed ha validità annuale, salvo verifica da parte del consulente del lavoro sulla permanenza dei presupposti valevoli per il rilascio.

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L’elenco dei datori di lavoro in possesso dell’ASSE.CO sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro.
Il protocollo contiene anche l’indicazione dei requisiti necessari in capo ai consulenti del lavoro (art. 5) e la previsione delle responsabilità (art. 6) in capo al datore di lavoro e ai consulenti del lavoro per le dichiarazioni rese nell’ASSE.CO.

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L’art. 7 del protocollo riporta poi le conseguenze del rilascio dell’ASSE.CO in relazione all’orientamento dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, il quale, viene specificato, orienterà le visite ispettive prioritariamente sul quelle aziende prive di asseverazione.

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Il protocollo ha durata biennale, eventualmente prorogabile su accordo delle parti e con eventuali implementazioni valutate quali necessarie dopo il primo biennio di funzionamento del sistema.

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Si pone l’attenzione, pertanto, sul fatto che nell’ottica di una sinergia tra le parti volta a porre in essere un’azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, il protocollo in oggetto sembrerebbe condurre alla creazione di una vera e propria "White list" delle imprese più meritevoli, per consentire poi agli organi ispettivi, soprattutto al fine di meglio efficientare la propria attività ispettiva, di veicolare le ispezioni sul lavoro.

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Come riportato anche nell’art. 7 del protocollo, inoltre, l’asseverazione attualmente non ha alcun riflesso sull’istituto della responsabilità solidale tra imprese.

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Si fa riserva di fornire le ulteriori valutazioni del caso anche successive ad un primo periodo di sperimentazione della procedura e del suo impatto con le vigenti norme sul lavoro e con i programmi di modifica del sistema sui quali sono attualmente impegnati sia le parti sociali dell’edilizia che le istituzioni competenti.
 

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