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Ministero del lavoro: vademecum per la gestione dei lavoratori esposti alle elevate temperature nel periodo estivo

Il Ministero del lavoro, sul proprio portale istituzionale, ha informato che il 20 luglio 2023 si è tenuto un tavolo di confronto con il Ministero della Salute, l’INL, l’Inps, l’Inail e le associazioni datoriali e sindacali al fine di gestire l’emergenza caldo.

Il Ministero del lavoro si è inoltre reso disponibile a collaborare alla stesura di un protocollo congiunto con le parti sociali, in cui affrontare i temi dell’organizzazione del lavoro, delle misure e delle buone prassi da adottare per combattere l’emergenza caldo, con la fornitura di DPI ad hoc e supporti anticalore.

Il suddetto Dicastero ha altresì comunicato che è disponibile l’informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate” (cfr. messaggio Inps n. 2729/2023).

Nel dettaglio, tale vademecum raccoglie le analisi sui rischi lavorativi e individua i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, nel vademecum viene evidenziato quanto segue:

“I lavoratori del settore edile spesso operano all’interno di aree soggette all’effetto dell’isola di calore urbana (ovvero, temperature più elevate nelle aree urbane rispetto a quelle rurali a causa del cemento e dell’asfalto, delle attività umane e della mancanza di vegetazione ombreggiante). Le attività fisicamente impegnative dei lavoratori edili aumentano il loro tasso metabolico e la generazione di calore interno, che alla fine si traduce in un maggiore stress da calore”.

Nel medesimo vademecum, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro ha evidenziato che la valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto legislativo 81 del 2008, Cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), decreto legislativo n. 81 del 2008).

Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto non riportato, si rinvia al vademecum allegato.

TFR – Indice ISTAT relativo al mese di aprile 2023

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di aprile 2023 è risultato pari a 118,4 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00626904.

 Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

04/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5

75% di 0,16920474 [indice aprile 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,126904

TOTALE = 0,626904

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2023 ed il 14 maggio 2023.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Allegati 

alltfraprile2023
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TFR: Indice ISTAT relativo al mese di marzo 2023

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di marzo 2023 è risultato pari a 118,0 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00375000.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

03/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,375

75% di -0,16920474 [indice marzo 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,000000

TOTALE = 0,375000

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo 2023 ed il 14 aprile 2023.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Allegati

alltfrmarzo2023
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TFR: Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2023

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di febbraio 2023 è risultato pari a 118,5 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00440355.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

02/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25

75% di 0,25380711 [indice febbraio 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,190355

TOTALE = 0,440355

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2023 ed il 14 marzo 2023.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Allegati

alltfrfebbraio2023
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TFR: Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2023

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di gennaio 2023 è risultato pari a 118,3 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00188452

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

01/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125

75% di 0,08460237 [indice gennaio 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,063452

TOTALE = 0,188452

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2023 ed il 14 febbraio 2023.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Allegati
alltfrgennaio2023

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