Per opportuna immediata informativa, si allega la nota che la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha inviato a tutte le Casse Edili.
\r\nIn oggetto, le richieste di Durc effettuate dal 1° luglio 2015 allo Sportello unico.
\r\nIn sostanza, in concomitanza con l'avvio del nuovo servizio del Durc On Line, è stato necessario operare un adeguamento a www.sportellounicoprevidenziale.it.
\r\nCome noto, infatti, dalla data sopra indicata, la richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata tramite il nuovo servizio "Durc On Line", accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it .
\r\nLe richieste pervenute erroneamente sullo Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall'art. 9, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 (per le quali la richiesta può essere inoltrata allo sportello unico fino al 1 gennaio 2017), non saranno oggetto di definizione e dovranno essere riproposte con le modalità indicate nelle circolari Inail n. 61/2015 e Inps n. 126/2015.
\r\nTali indicazioni sono state opportunamente evidenziate nella home page dell'applicativo.
\r\nLa Cnce ha rilevato che, nonostante tale avviso, sono state effettuate richieste anomale. Di conseguenza, si è reso necessario inibire per il momento l'applicativo che rimane ora disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione.
\r\nLa Cnce descrive altresì gli adeguamenti apportati all'applicativo con la nuova versione 4.0.1.34 per le richieste di Durc, comunque temporaneamente inibite, previste dall'art. 9, comma 1 del decreto e accessibili attraverso la dicitura "Altre tipologie" e "Altri usi consentiti dalla legge".
\r\nPer quanto concerne poi le richieste inoltrate prima del 1° luglio presso lo Sportello Unico e ancora in istruttoria, la nota di Cnce ha specificato che devono definirsi con l'emissione presso lo Sportello Unico stesso, secondo le necessità previste nel nuovo decreto.
\r\nCon riferimento, invece, alle richieste di regolarità per le verifiche di autodichiarazioni, effettuate prima del 1° luglio, è chiarito che la verifica andrà effettuata sulla base dell'esistenza dei requisiti richiesti dal nuovo decreto alla data indicata nella richiesta e comunque sarà pur sempre ammissibile la regolarizzazione del soggetto.
\r\nL'intervenuta regolarizzazione, conclude la circolare, permetterà l'attestazione della regolarità.
\r\nSi fa riserva di eventuali ulteriori chiarimenti.
\r\n1 allegato
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