Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) - Profili contributivi

Con l'allegato messaggio n. 4441/15, l'Inps ha fornito un approfondimento in merito ai profili contributivi connessi al finanziamento della nuova prestazione di sostegno al reddito Naspi, introdotta dal D.Lgs. n. 22/15 che, riguardo alla contribuzione, si è limitato, attraverso l'art. 14, a fare un semplice rinvio alle disposizioni previste per l'ASpI "in quanto compatibili".
In particolare, la nota in oggetto ricorda che per il finanziamento della Naspi concorrono tre diversi contributi, ossia: il contributo ordinario, il contributo addizionale e il contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il relazione al contributo ordinario, resta confermata la misura complessiva pari a 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978).
Il contributo addizionale è stabilito nella misura pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
L'Istituto, al riguardo, ricorda che il contributo addizionale non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991 e che ne è prevista la restituzione nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato.
Con effetto dal 1° gennaio 2014, e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la restituzione potrà avvenire nei limiti delle ultime sei mensilità e quindi in misura piena.
In caso di stabilizzazioni, il comma 30 dell'art. 2 della L. n. 92/12 prevede che la restituzione avvenga detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
L'Istituto ricorda, inoltre, che con riferimento alle trasformazioni e/o stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, la restituzione del contributo addizionale non esclude, in quanto compatibile, la fruizione dell'incentivo previsto dall'art. 1, commi 118 e seguenti, della L. n. 190/14 che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nei limiti di 8.060 euro l'anno e 36 mesi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In relazione al contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rinviando alla nota in oggetto per ciò che concerne i valori minimi e massimi di detto contributo, l'Inps ricorda i casi in cui non opera tale obbligo contributivo sino al 31 dicembre 2015, ossia per:
a. I licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

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b. le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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L'esonero in questione interessa anche, con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'art. 4 della L. n. 92/12, le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
La nota conclude ricordando che, essendo compatibili con le disposizioni in materia di Aspi, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative al beneficio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari della NASpI.
Si tratta, in particolare, del beneficio di cui all'art. 7, c. 5, lettera b) del D.L. n. 76/13 che prevede, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile in favore del datore di lavoro pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore stesso.

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1 allegato

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Messaggio numero 4441 del 30-06-2015