Prime istruzioni operative per la comunicazione di infortuni superiori a 1 giorno

Come segnalato nei documenti del 2 ottobre e dell’11 ottobre dal titolo “obbligo di segnalare le assenze per infortuni superiori ad 1 giorno” è in vigore l’obbligo di trasmissione degli infortuni superiori ad 1 giorno (ed inferiori a 3 giorni) ai fini statistici ed informativi.
Le istruzioni operative per la trasmissione telematica sono state fornite dall’Inail con la circolare n.42/2017.
Dal 12 ottobre l’Inail ha reso disponibile un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, ai fini statistici ed informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai lavoratori ed alle lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, secondo le informazioni e le istruzioni fornite nel manuale inserito nella sezione “Supporto-guide e manuali operativi”.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, dovrà essere utilizzata la posta elettronica certificata, allegando il modello disponibile nella sezione https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html.
Alla mail certificata va allegata anche la comunicazione di errore restituita dal sistema.
Qualora la prognosi inizialmente inferiore a 3 giorni, dovesse prolungarsi, sarà dovere del datore di lavoro inoltrare la “denuncia/comunicazione di infortunio” ai sensi dell’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n.1124.
Il datore di lavoro potrà entrare nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (48 ore), di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro13.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
A tal fine l’Inail ricorda che verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa (cfr. documento Ance “Accesso al “cruscotto infortuni” da parte del RLS e RLST” del 6/12/2016).
I datori di lavoro potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” è collocato all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”:
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
L’Inail ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico, data di rilascio del certificato medico.
Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Tramite il contact center o tramite il servizio “Inail risponde”, l’Istituto fornirà informazioni di carattere generale. 

1 allegato

circolare n 42 del 12 ottobre 2017