DL 4/2014 – Rientro dei capitali detenuti all’estero

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Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 28 gennaio 2014 n.4, che contiene la nuova procedura (c.d. “voluntary disclosure”) di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività (patrimoniali e finanziarie) detenute all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
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 A tal riguardo, si ricorda che l’art. 4, co. 1, del DL 167/1990 (cd. “monitoraggio fiscale”) convertito, con modificazioni nella legge 227/1990, prevede l’obbligo per le persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, residenti in Italia, di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero durante il periodo d’imposta.
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 Nell’ipotesi in cui il suddetto obbligo sia stato violato, la nuova procedura di “voluntary disclosure”, prevista dall’art. 1 del DL 4/2014, prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare le suddette violazioni, commesse entro il 31 dicembre 2013, mediante la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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 Nel suddetto modello, devono essere indicati tutti gli investimenti e le attività detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, e devono essere, altresì, presentati i relativi documenti e tutte le possibili informazioni per rendere possibile la “ricostruzione dei redditi” che, a suo tempo, servirono per acquistare i medesimi capitali.
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 La “collaborazione volontaria” da parte del contribuente deve necessariamente riguardare tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per un eventuale azione accertativa da parte dell’Agenzia.
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Oltre alla presentazione della suddetta dichiarazione, affinché la procedura di “voluntary disclosure” si perfezioni, è necessario che il contribuente debba versare, in un’unica soluzione:
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 ·        le somme dovute in base all’avviso di accertamento entro i termini per la proposizione del ricorso[1];
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·        le somme dovute a titolo di sanzione per violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, anch’esse entro il termine per proporre ricorso.
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 Invece, con riferimento agli effetti “premiali” derivanti da questa nuova procedura, si ricorda:
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 ·        l’esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione omessa o infedele;
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·        la riduzione fino alla metà delle pene per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false o mediante artifici.
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 La procedura di “voluntary disclosure” può essere richiesta fino al 30 settembre 2015, non più di una volta, ed è comunque preclusa per i contribuenti già sottoposti ad attività accertativa (accessi, ispezioni e verifiche) da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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 Inoltre, si ricorda che il D.L. 4/2014 contiene, altresì, l’abrogazione delle disposizioni, contenute nella legge di Stabilità 2014, relative alla riduzione della percentuale di detrazione IRPEF per oneri detraibili (esempio interessi passivi per mutui “prima casa”).
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 In particolare, i commi 575 e 576 della legge 147/2013, prevedevano, in primis, una razionalizzazione delle detrazioni per oneri, di cui all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, al fine di assicurare maggior gettito all’erario.
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 Allo stesso tempo, veniva prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di mancata attuazione della suddetta razionalizzazione, si sarebbe provveduto all’abbassamento di un punto percentuale delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, riducendole al 18% nell’anno 2013 e al 17% nell’anno 2014.
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[1]Sul punto si evidenzia che, con tale “autodenuncia” si attiverà una procedura di accertamento con l’Agenzia delle Entrate che porterà alla definizione delle imposte e sanzioni dovute.
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