La nuova direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e i lavori di demolizione

\r\n
Per la prima volta, nel testo della direttiva VIA, sono stati esplicitati i lavori di demolizione
\r\n
 
\r\n
Infatti, nell’Allegato IV della direttiva, che contiene l’indicazione delle informazioni che devono essere fornite col Rapporto Ambientale, viene chiarito che deve essere data la descrizione dell’ubicazione del progetto, delle sue caratteristiche fisiche compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari.
\r\n
 
\r\n
L’inclusione dei lavori di demolizione è la conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-50/09:
\r\n
 
\r\n
L’Irlanda:
\r\n
– non avendo trasposto l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE,
\r\n
– non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2 4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e
\r\n
avendo escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva
\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n