Realizzazione di edifici industriali:individuate le informazioni da inviare all'organo di vigilanza

\r\n
Sono state individuate le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 67 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
\r\n
Tali informazioni sono contenute nel modello unico nazionale allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2014, la cui pubblicazione è stata comunicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2014.
\r\n
Il modello è reperibile al seguente indirizzo internet:
\r\n
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140509_decretocapannoni.aspx
\r\n
E’ stato in questo modo attuato il comma 2 dell’articolo 67 del D. Lgs.n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 69/2013. La formulazione introdotta da quest’ultimo provvedimento, infatti, prevede specifici modelli uniformi per l’individuazione, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, delle informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio. Nella previgente formulazione dell’articolo 67, invece, non era previsto un modello unico, per cui il cittadino o l’impresa dovevano utilizzare, di volta in volta, la modulistica prevista dal singolo organo di vigilanza competente per territorio.
\r\n
Con il decreto 18 aprile 2014, pertanto, viene garantita, nei casi previsti, la semplificazione e l’uniformità della comunicazione degli elementi.
\r\n
Si evidenzia infine che la comunicazione ex articolo 67, che si applica ai luoghi di lavoro di cui al Titolo II del Testo Unico (ma solo in quelli in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori, ai sensi del comma 4 dell’articolo 67) non esclude l’obbligo di notifica preliminare di cui all’articolo 99 in capo al committente o al responsabile dei lavori, nel caso in cui la realizzazione degli interventi ricada nell’ambito di applicazione del medesimo articolo 99, ovvero:
\r\n
-        cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
\r\n
-        cantieri in cui, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente;
\r\n
-        cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
\r\n
Restano infatti ferme le disposizioni di cui al Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”.
\r\n