4. Eliminazione dello “split payment” per i professionisti
Viene, infine, confermata l’abrogazione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l’esclusione dallo split payment per i professionisti ,in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito con modifiche nella legge n.96/2017.
Sul punto, l’ANCE, in vista dell’approvazione del DdL di Bilancio 2019, continuerà comunque a portare avanti tutte le azioni necessarie per ottenere l’abrogazione generalizzata del meccanismo, che provoca ingenti danni finanziari alle imprese che operano con la pubblica Amministrazione, già tenute, sin dal 2015, ad adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica, strumento di per sé finalizzato alla lotta all’evasione dell’IVA.
[1] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato l’agevolazione per il 2018. Tale beneficio, in particolare, è legato all’acquisto di beni materiali digitali, individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017) e prevede, per tali beni, un ammortamento “maggiorato” del 150%,che in sostanza consente, per questi beni, l’applicazione di un coefficiente d’ammortamento pari, complessivamente, al 250%. Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento.
[2] Cfr. art. 1 commi 35 e 36 dalla legge 205/2017. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017; b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Cfr. Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell’AdE nella R.M. 27/E/2018
[3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..
[4] La possibilità di compensare i debiti fiscali con i crediti della P.A. era stata prevista, da ultimo e per il 2017, dall’art.9-quater del DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 e dal DM 9 agosto 2017, per ciò che concerne le modalità operative.
[5] Cfr. l’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 – cd. “Decreto Destinazione Italia” e i D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 per ciò che concerne la certificazione dei crediti.
[7]Tale disposizione, in tema di “cause di non punibilità”, concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”.