Newsletter
Sed ut perspiciatis unde.
SubscribeIn riferimento alle domande di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, relativo agli importi corrisposti nell’anno 2013, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 7978/14, ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla L. n. 247/07.
\r\n
\r\n
Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, l’Istituto ricorda, in particolare, che nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.
\r\n
\r\n
I datori di lavoro delle aziende ammesse allo sgravio contributivo che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l’attività, al fine di beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura UniEmens/vig, istituita per le regolarizzazioni contributive.
\r\n
\r\n
Per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, dovranno essere utilizzati i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Contrattazione aziendale
\r\n |
\r\n
L 924 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro
\r\n
\r\n
L 925 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore
\r\n
\r\n
\r\n |
\r\n
Contrattazione territoriale
\r\n |
\r\n
L 926 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro
\r\n
\r\n
L 927 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore
\r\n
\r\n |
\r\n
Le suddette operazioni di recupero, conferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in oggetto (16 gennaio 2015). Il datore di lavoro, si ricorda, è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
\r\n
\r\n
Nel caso in cui i datori di lavoro avessero fruito di importi superiori rispetto alle quote di beneficio spettanti, potrà essere utilizzato il codice causale “M964” – restituzione sgravio contrattazione di secondo livello.
\r\n
\r\n
\r\n