Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota, in risposta ad un interpello della Federreti, in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex art. 5, co. 2 della L. n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell’edilizia.
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Il dicastero ha infatti ribadito che la disposizione contenuta della L. 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l’eccezione formulata dalla Legge Fornero per quanto attiene al personale direttamente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
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Anche con riferimento a quest’ultima ipotesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è direttamente operante nelle attività richieste dalla legge.
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Ciò non toglie ovviamente che nel settore dell’edilizia l’esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto personale del settore edile.
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1 allegato
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