Con l’allegato messaggio n. 1760/16, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per effettuare le operazioni di conguaglio relative all’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015 e di quello erogato nel corso del 2016.
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In particolare, l’Istituto ha confermato che, anche per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera, per una durata massima di 12 mesi, l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la data del 24 settembre 2015.
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In relazione al citato trattamento erogato nel corso del 2015 e non conguagliato a seguito di contratti autorizzati alla fine dello steso anno 2015, le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016 (esposizione del codice in Uniemens entro il 31 luglio), sulla base delle istruzioni operative e dei relativi codici illustrati nella nota Inps in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio.
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La nota evidenzia che le operazioni di recupero della maggiorazione del 10%, riferita ai periodi di gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016.
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