In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ne sancirà l’entrata in vigore, si rende noto che è stato emanato l’allegato decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, contenente la misura della sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori interessati da un programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria.
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In particolare, il provvedimento interministeriale conferma che il contributo addizionale, pari al 9%, 12% e 15% (a seconda del periodo di fruizione della Cigs) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in caso di omessa rotazione, è maggiorato nella misura dell’1%.
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Tale incremento, dovuto per ogni lavoratore non coinvolto nella rotazione, dovrà essere corrisposto limitatamente al periodo per il quale è stata rilevata la violazione da parte dell’organo ispettivo; quest’ultimo, a sua volta, è tenuto a trasmettere gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale Inps.
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