E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, 127 recante “Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi” in vigore dal prossimo 28 luglio 2016. che da attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della Pubblica amministrazione).
Il decreto riscrive interamente la disciplina della conferenza contenuta nella Legge 241/90 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il decreto interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.
Rispetto alla prima versione esaminata dal Consiglio dei Ministri sono state apportate alcune modifiche che da un lato accolgono le richieste avanzate dall’Ance e dall’altro recepiscono i pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Commissioni parlamentari prevedendo, però, in alcuni casi, delle maggiori limitazioni rispetto al testo originario.
I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100 giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento
Nel rinviare l’esame dettagliato dei contenuti in un successivo documento si evidenziano le seguenti novità.
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Principali novità
Il provvedimento in via generale conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria) prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:
– conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: si caratterizza per l’assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;
– conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato),con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.
Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:
– perentorietà del termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali ecc salvo che disposizioni di legge non prevedano un termine diverso etcc), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
– rafforzamento del principio che qualora le amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine ovvero esprimano un dissenso non motivato il silenzio equivale ad assenso (nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea viene specificato in maniera più dettagliata rispetto alla normativa antecedente le modifiche che si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione);
– partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;
– limitazione alle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di procedere in via di autotutela. In caso di annullamento ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/90 le amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti previa indizione di una nuova conferenza di servizi. In caso, invece, di revoca ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 241/90 potranno sollecitare l’amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi ( rispetto al testo entrato al Consiglio dei Ministri sono state poste delle limitazioni che restringono quanto previsto nella legge delega).
– previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico ecc). Il procedimento è ora denominato di “opposizione” e prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l’onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L’opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell’intesa;
– in caso di progetti sopposti a valutazione ambientale di competenza regionale si prevede l’integrazione dei procedimenti attraverso l’indizione da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA di un’unica conferenza decisoria. Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (tra cui anche l’autorizzazione paesaggistica). La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.
Procedimento di rilascio del permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Il decreto apporta delle modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (DPR 380/2001) al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi. In pratica si stabilisce che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di “ulteriori atti di assenso” è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l’indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non acquisiva i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni. Si evidenzia che rispetto al testo iniziale entrato al Consiglio dei Ministri non è stato risolto il problema relativo alla disciplina applicabile nel caso in cui sia necessario acquisire un solo atto di assenso e sull’applicabilità dell’articolo 17bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Si tratta di una questione che è stata sollevata dall’Ance e, sulla quale, è stato posto dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione un quesito al Consiglio di Stato. Con il parere n.1640/2016 depositato il 13 luglio scorso l’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito a diversi problemi applicativi dell’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Seguirà nei prossimi gironi un approfondimento su questo parere.
In merito all’autorizzazione paesaggistica è stato specificato che il Sovrintendente esprime il parere di cui all’articolo 146 del Dlgs 42/2004. Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni ( come previsto dall’art. 146 del Dlgs 42/2004) piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata (in quanto espressamente previsto). Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni. Relativamente, ai casi di SCIA e CIL/CILA il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l’acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi. Il decreto legislativo sulla SCIA (vedi news del 15 luglio 2016Riforma PA: pubblicato il Decreto sulla SCIA) prevede invece per la SCIA generale sempre l’indizione della conferenza di servizi.
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In Allegato:
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