Con l’allegata circolare n. 2 del 7 novembre scorso, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015.
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In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4.
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Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
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· per esigenze organizzative e produttive;
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· per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
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Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
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In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
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Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016.
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Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”.
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Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003).
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1 allegato\r\n
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