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Via: i nuovi criteri per la verifica di assoggettabilità

Con la pubblicazione in GU (n. 84 dell'11/4/2015) del Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2015 contenente le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome" cambieranno, dal 26 aprile prossimo, i criteri di valutazione dei progetti per i quali (ai sensi del combinato disposto degli articoli 5,6,19 e 20 del D. Lgs. 152/2006) è prevista la fase verifica di assoggettabilità VIA[1] a seguito della quale l'autorità competente valuterà se effettuare la VIA vera e propria.
Il decreto che doveva essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ossia entro il 19 novembre 2014, come detto, entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e sarà direttamente applicabile su tutto il territorio nazionale, nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle provincie autonome.
L'articolo 2 del DM disciplina, infatti, le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle Linee Guida prevedendo altresì le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, potrà stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida (eventualmente anche incrementando le soglie).
Il decreto si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Con l'entrata in vigore del decreto termina così il periodo transitorio venutosi a creare per effetto dell'articolo 15 comma 1 durante il quale sono state ritenute inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l'ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la verifica di screening a VIA con la conseguenza di applicare tale procedura secondo il criterio "caso per caso" a tutte le categorie progettuali rientranti nell'Allegato IV[2] alla parte II del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006).[3]
Le linee guida contenute nel decreto ministeriale indicano, in pratica, gli ulteriori criteri dei quali si dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti o delle opere di competenza delle Regioni e delle Province autonome (che pertanto ad essi dovranno adeguare, se necessario, i propri ordinamenti[4]). Essi sono, quindi, di diretto interesse non solo delle autorità individuate come competenti a livello regionale ad effettuare la verifica di assoggettabilità ma anche, conseguentemente, dei soggetti proponenti che dovranno integrarli con gli altri già previsti nell'Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle singole normative regionali laddove parzialmente diverse. Si tratta di criteri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per le diverse categorie progettuali (attinenti solamente la "dimensione del progetto" e le "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri) e utilizzati fino al 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014)[5].
Le linee guida forniscono, dunque, indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva europea. Di fatto, e in estrema sintesi, l'applicazione dei criteri aggiuntivi comporterà, al ricorrere di determinati presupposti, una riduzione percentuale (fino al 50%) delle soglie dimensionali già fissate, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.
Si evidenzia che il DM è stato emanato in attuazione dell'articolo 15 del DL n. 91/2014 (che ha sostituito peraltro una analoga norma, ora abrogata, contenuta nell'art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 93) al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (2011/92/UE)[6] capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per la non conformità delle norme nazionali che sulla verifica di assoggettabilità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima[7].

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[1] In particolare l'art. 5, comma 1, lettera m) D. Lgs. 152/2006 definisce "verifica di assoggettabilità" : la
procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e
negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti
[2] E' opportuno ricordare che sono sottoposti a VIA di competenza regionale non solo i progetti contenuti nell'Allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ma anche quelli che, in base ad una preliminare fase di screening, siano ritenuti appunto assoggettabilità a VIA anche sulla base dei criteri di cui all'Allegato V. L'Allegato IV contempla in molti casi delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto dell'opera/impianto a verifica di assoggettabilità.
[3] Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale diverse Regioni hanno rilevato e denunciato il "pesante aggravamento degli oneri alle imprese, in un frangente di estrema fragilità del contesto produttivo". Così alcune di esse (v. Abruzzo, Umbria, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) si sono attivate per emanare appositi indirizzi sulle modalità applicative del regime transitorio al fine cercare di rendere comunque più snello un procedimento già di per se decisamente complesso ed evitare lo stallo dei progetti.
[4] A titolo di esempio si segnala che la regione Emilia Romagna nella Nota 0489878/2014 aveva evidenziato che il quadro normativo regionale risultava essere in linea con i contenuti allora noti dello schema di decreto ministeriale e che, qualora, una volta entrato in vigore, fossero state necessarie ulteriori modifiche avrebbe provveduto ad adeguarsi al più presto.
[5] L'art. 15 co. 1 lett d) ha, infatti, previsto la salvaguardia di quanto disposto nell'Allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 stabilendo che le soglie in esso fissate dovranno considerarsi integrate dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
[6] Si evidenzia che la direttiva 2011/92/UE è stata recentemente modificata in più parti dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017. L'articolo 8 del disegno di legge (A.S. n. 1758 – Legge di delegazione europea 2014) reca a tal fine i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova direttiva Via.
[7] La Commissione europea aveva, infatti, aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando che, in contrasto con la direttiva 2011/92/UE le dimensioni dell'opera/impianto non potevano essere l'unica discriminante in base alla quale decidere la procedura autorizzativa. Per tale motivo, il decreto-legge competitività, n. 91 del 2014, ha modificato con l'articolo 15, comma 1, lettera c) la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, sopprimendo, temporaneamente, le soglie dimensionali previste per l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale dei progetti dell'allegato IV del decreto legislativo 152 del 2006, contestate dall'Unione europea, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

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Conguaglio retroattivo degli oneri di urbanizzazione: si consolida il no della giurisprudenza

E' illegittima la richiesta di una somma ulteriore a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione con riferimento ad opere per le quali il titolo edilizio sia già stato rilasciato.
I giudici amministrativi tornano ancora una volta sulla legittimità di una prassi, seguita da molti Comuni, di applicare retroattivamente i provvedimenti con cui essi hanno provveduto a rideterminare la misura degli oneri di urbanizzazione, creando in molti casi un vero e proprio danno patrimoniale alle casse municipali.
La recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1504 del 19 marzo 2015) ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha chiesto al titolare di un permesso di costruire il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzazione, di una somma ulteriore rispetto a quella già versata ai fini del rilascio del titolo, motivato con riferimento al fatto che si tratta di somme dovute a titolo di "aggiornamento del contributo di costruzione", secondo gli indirizzi impartiti con apposita successiva deliberazione della Giunta Municipale.
Ricorda, infatti, il Consiglio che ai sensi dell'art. 16 del DPR. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi la sua rideterminazione, peraltro in mancanza dell'inserimento nel permesso di costruire di una clausola che consenta ciò, non potendo assumere alcun rilievo la comunicazione, diretta dalla P.A. all'interessato, secondo cui l'Amministrazione comunale può, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio.
La sentenza si inserisce nel solco di un sempre più consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene illegittima la richiesta di ricalcolare il contributo di costruzione in funzione di provvedimenti intervenuti successivamente al rilascio del titolo edilizio.
L'orientamento dei giudici amministrativi è di ritenere che le delibere comunali che prevedono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono essere applicate solo ai titoli rilasciati dopo la loro adozione e non anche a quelli antecedenti. Alcune pronunce pongono però un'eccezione a tale regola generale. Precisamente, l'unica ipotesi in cui l'aggiornamento disposto successivamente può essere applicato in modo retroattivo è il caso in cui nel titolo abilitativo sia stata inserita l'espressa clausola "salvo conguaglio" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 75).
Diverso il caso in cui l'Amministrazione abbia riconosciuto l'errore nel quale era incorsa quantificando l'importo del contributo in misura superiore a quella dovuta: in tal caso il titolare del permesso di costruire ha diritto ad ottenere il rimborso dell'eccedenza, che può esercitare nel termine di prescrizione decorrente, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui detto diritto può essere fatto valere, cioè da quando ha avuto comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'errore nel quale essa era incorsa (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2769).

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Massime correlate
T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 16-06-2011, n. 1042
In materia edilizia, in riferimento agli oneri concessori, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che l'effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo fondativo del credito determina l'estinzione dell'obbligazione, laddove il pagamento parziale determina solo l'estinzione parziale della pretesa dell' Amministrazione, che conserva il diritto all'eventuale conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del corrispondente diritto.
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Cons. Stato Sez. IV, 12-06-2014, n. 3009
Ai sensi dell' art. 16 del d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 49).
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Cons. Stato Sez. IV, 10-3-2015
In materia edilizia il contributo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo edilizio, dovendosi fare applicazione relativamente al quantum dovuto alla normativa allo stato vigente; è pertanto illegittimo il provvedimento con il quale, dopo il rilascio del permesso di costruire, il Comune ha chiesto un conguaglio del contributo di costruzione facendo applicazione di una disciplina che è successiva rispetto al momento in cui è insorta l'obbligazione contributiva, con conseguente violazione del principio del tempus regit actum.
In materia edilizia le operazioni di calcolo degli importi dovuti in relazione all'obbligazione contributiva correlata al rilascio di titoli edilizi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) costituisce attività vincolata che si esplica in virtù dell'applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia, senza che possano residuare margini di discrezionalità, di guisa che non sono configurabili a carico degli atti che definiscono siffatti obblighi contributivi vizi di eccesso di potere.
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T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 14-04-2014, n. 984
T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 25-02-2014, n. 2209
In materia edilizia i provvedimenti con cui l'ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall'Amministrazione, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'Ente .
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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 17-11-2009, n. 1798
La pubblica amministrazione non può disporre l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con atto successivo e con effetto retroattivo, tale atto infatti sarebbe illegittimo a meno che nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola "salvo conguaglio".

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In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1504 del 19 marzo 2015

Trasporto conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

Premesso che nel settore dell'autotrasporto merci può accadere che il mezzo di proprietà di una impresa o persona fisica sia dato, per un periodo più o meno lungo, in disponibilità ad altro soggetto, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (Divisione 5) del Ministero della infrastrutture e trasporti con Circolare del 16 marzo 2015 n. 5681 ha effettuato una ricognizione delle fattispecie ammissibili a seconda che si tratti di trasporto conto terzi ovvero in conto proprio.
Anche in considerazione della recente entrata in operatività di quanto previsto dall'art. 94, comma 4-bis) del Codice della Strada (in tema di obbligo di annotazione sulla carte di circolazione) la Circolare si sofferma nello specifico ad analizzare l'ammissibilità della locazione e del comodato senza conducente sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto conto proprio.
Attraverso l'illustrazione di una serie di esempi pratici la Circolare fornisce quindi indicazioni su come si debba operare in occasione di acquisizioni di veicoli nelle formule sopra indicate, rammentando che agli inadempienti possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 15.000.
Rinviando alla nota ministeriale allegata gli ulteriori approfondimenti (v. soprattutto tabella riepilogativa di pag. 11) si segnalano, per quanto di maggiore interesse per il settore edile, i seguenti punti
1. Nell'ambito del trasporto conto proprio le fattispecie di disponibilità del veicolo ad altri soggetti sono espressamente, e tassativamente, richiamate dall'articolo 31 comma 1 lettera a). E' consentito l'usufrutto, l'acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con opzione di acquisto e il noleggio senza conducente per i veicoli fino a 6.t.
2. Per i veicoli superiori con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. immatricolati ad uso proprio non sono mai ammessi né la locazione, nè il comodato anche se a favore di soggetti che utilizzano il veicolo per uso proprio.
3. Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. non essendo richiesta alcuna licenza o autorizzazione è ammesso il comodato d'uso gratuito. Per contratti superiori a 30 giorni sarà necessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
4. Per i veicoli immatricolati conto proprio con qualsiasi massa complessiva non è mai ammessa né la locazione né il comodato ad altro soggetto che intenda utilizzarli ad uso terzi per il trasporto di merci conto terzi.

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In Allegato: Circolare del 16/3/2015 prot. N. 5681

Immobili da costruire quando la fideiussione è contraria alla legge

In una controversia in tema di garanzie fideiussorie dovute ai sensi della D. Lgs. 122/2005 relativamente, quindi, ad un immobile in corso di costruzione, il Tribunale di Firenze ha avuto modo di precisare quando la fideiussione, che dovrebbe "tutelare" tutte le somme versate e da versare da parte del promissario acquirente dal preliminare al rogito, sia stata rilasciata in conformità al suddetto decreto.
Applicando il dettato legislativo al caso di specie i giudici del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 11284 del 25 novembre 2014 hanno ritenuto nullo il preliminare di compravendita poiché la fideiussione, rilasciata dalla parte venditrice alla parte acquirente, avendo una scadenza in una data prefissata, non era conforme ai requisiti richiesti dalla legge.
Si legge nella motivazione della sentenza che la stipula di una garanzia fideiussoria a scadenza fissa, seppure agganciata alla data prevista del contratto definitivo, è contraria alle esigenze di salvaguardia del promissario acquirente di immobili da costruire in quanto quest'ultimo rimarrebbe sfornito di tutela qualora per qualsiasi ragione non venisse rispettato il termine per la stipula del definitivo, in quanto la garanzia fideiussoria scadrebbe ugualmente.
Come previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto, la fideiussione può essere escussa solo in presenza di una delle "condizioni di crisi", tassativamente indicate. Pertanto, con una fideiussione a scadenza fissa, l'acquirente rimarrebbe esposto al rischio che la situazione di crisi del venditore possa verificarsi nelle more del termine per la stipula del definitivo, ma dopo la scadenza della garanzia, perdendo così la possibilità di escuterla e di recuperare tempestivamente le somme già versate.
Hanno però precisato i giudici di merito che la fideiussione a scadenza fissa coincidente con la data di stipula del definitivo, può ritenersi valida purché al contempo venga pattuita una possibilità di proroga o di rinnovo automatico, in caso di ritardo nel trasferimento della proprietà dell'immobile, dipendente in via esclusiva dalla volontà del promissario acquirente.

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In allegato: Sentenza Tribunale di Firenze n. 11284 del 25 novembre 2014

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Sentenza Tribunale Firenze 11284_2014

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Sfratti, macchine operatrici, locazioni passive:le proroghe contenute nel DL 192 convertito in legge

Di interesse per il settore privato, sono state confermate nella legge di conversione n. 11 del 27 febbraio 2015 (GU Serie Generale n.49 del 28/2/2015) le seguenti proroghe già contenute nel testo originario del decreto-legge n.192/2014:
in materia di trasporti
- Revisione obbligatoria della macchine agricole/operatrici in circolazione (articolo 8, co. 5)
Proroga di sei mesi dei termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduca l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e del termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.
Con la modifica dell'articolo 111 del Codice della Strada è stato, in pratica, nuovamente oggetto di differimento il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione.
Si ricorda che l'articolo 34, comma 48, del DL n. 179/2012 (cd. Decreto Crescita) modificando e integrando l'articolo 111 del codice della Strada, ha reso obbligatoria anche per il nostro Paese la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione in base allo stato di vetustà, con precedenza per quelle immatricolate prima dell'1 gennaio 2009.
Ai sensi dell'articolo 114 comma 3 del Codice della strada rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 111 anche le macchine operatrici.
Non sono sottoposte all'obbligo di revisione le macchine agricole ed operatrici prive della targa necessaria per circolare su strada.
La proroga interessa, quindi, a titolo di esempio: macchine per la costruzione o la manutenzione di opere civili o infrastrutture stradali, macchine sgombraneve o spargisabbia, carrelli destinati alla movimentazione di cose.
termini in materia di economia e finanze
- Adeguamento Istat per le locazioni passive (articolo 10 co. 7 che modifica art. 3 co. 1 del D.L. n. 95/2012)
Proroga di un anno della sospensione dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati in locazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
Originariamente, secondo il comma 1 dell'articolo 3 del DL n. 95/2012, il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.
Secondo la relazione governativa di accompagnamento del decreto legge 192 si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.
Si ricorda peraltro che lo stesso decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 3, comma 4) ha disposto altresì la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° luglio 2014 (termine così anticipato, rispetto al termine originario del 1° gennaio 2015, dall'articolo 24, comma 4, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014).
E' stata, invece, inserita dalla Camera, la disposizione che sospende, seppur per un periodo limitato e condizionato, le esecuzioni giudiziali di rilascio degli immobili per finita locazione (già oggetto di proroga fino allo scorso 31 dicembre 2014 ai sensi del DL 150/2013 c.d. milleproroghe per il 2014).
- Sospensione provvisoria delle procedure di sfratto per finita locazione (articolo 8 "nuovo" comma 10-bis)
In attesa dell'effettiva attribuzione alle Regioni, per l'anno 2015, delle risorse di cui al "Fondo nazionale locazioni" (art. 11 Legge 431/1998), e comunque fino al 120° giorno successivo all'entrata in vigore (1° marzo 2015) della legge di conversione del decreto-legge in esame, il giudice dell'esecuzione può disporre, su richiesta della parte interessata, al fine di facilitare il passaggio da casa a casa, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di sfratto.

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Destinatari della sospensione degli sfratti sono gli inquilini per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; persone non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

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Gli immobili interessati sono quelli adibiti ad uso abitativo situati nei comuni capoluoghi di provincia; comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti; comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

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Si rileva che la norma non sembra esplicitare i parametri per l'esercizio della facoltà di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione da parte del giudice dell'esecuzione né il termine di efficacia del provvedimento di sospensione medesima.

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Si ricorda che l'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo dispone che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno.

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Per il 2015 le risorse disponibili, in seguito al rifinanziamento operato dal D.L. n. 47 del 2014 sono pari a 100 milioni di euro.
Il DM di riparto, in attesa della pubblicazione, è stato firmato lo scorso 22 gennaio dal ministro per le Infrastrutture (v. in Allegato Comunicato stampa del MIT). In esso si prevede tra l'altro che il 25% delle risorse sia messo a disposizione degli inquilini a cui non è stato prorogato il blocco degli sfratti per fine locazione.

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In Allegato: DL 192/2014 art. 8 e 10 - Comunicato stampa MIT

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3 allegati

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art8_DL192-2014
art10_DL192-2014
Comunicato Stampa MIT

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