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Oneri di urbanizzazione:il nuovo adeguamento non può essere retroattivo

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Con le sentenze n. 2222 del 27 agosto 2014 e n. 2240 del 2 settembre 2014 il Tar Puglia ha ribadito un principio in tema di determinazione del contributo di costruzione, che anche in virtù dell’art. 16 del TU edilizia, dovrebbe essere pacifico ma rispetto al quale spesso alcune amministrazioni comunali fanno confusione.
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L'art. 16 del DPR. n. 380 del 2001 stabilisce a tal proposito che "la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata" mentre "la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione".
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Le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente in relazione ai permessi di costruire rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore. Di conseguenza, una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all'epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa dell'Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l'ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento.
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D’altro canto, sottolinea il Tar, la convenienza a realizzare o meno l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo; per cui, un adeguamento del contributo che intervenisse successivamente si tradurrebbe in un alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.
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Sono dunque non retroattive, anche in applicazione del principio “tempus regit actum” le determinazioni comunali con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori.
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In allegato le Sentenze n. 2222 del 27 agosto 2014 e n. 2240 del 2 settembre 2014
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Decreto Legge "Sblocca Italia":le novità per il settore privato

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212 il decreto legge 133/2014, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, cd. “Sblocca Italia”.
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Il testo del decreto legge ha subito diverse modifiche durante il periodo intercorso fra l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto e la pubblicazione e in particolare si evidenzia che rispetto al testo originario sono state eliminate le norme in tema di:
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-       regolamento edilizio tipo comunale;
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-       attestazione da parte dello Sportello unico edilizia dell’avvenuta formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
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-       esenzione del contributo di costruzione per gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari;
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-       valutazione preventiva del progetto edilizio.
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Di seguito si riportano le principali disposizioni di interesse del settore privato contenute nel provvedimento.
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Misure di semplificazione edilizia ed urbanistica
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Nell’art. 17 sono state inserite importanti misure di semplificazione in campo edilizio/urbanistico che accolgono in parte alcune proposte dell’Ance e cioè:
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-        classificazione degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari nella categoria edilizia della manutenzione straordinaria. Tali interventi sono ricompresi nella manutenzione straordinaria  anche se comportino la variazione delle superfici nonché del carico urbanistico  a condizione che non venga modificata la destinazione d’uso e non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici.  Potranno, inoltre,  essere eseguiti previa presentazione di una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) purché le opere da realizzare non interessino le parti strutturali dell’edificio.
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-        agevolazione contributiva per interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione: il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dovranno definire i criteri e le modalità per l’applicazione della relativa riduzione;
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-        termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire: è stata soppressa la norma che prevede il raddoppio di alcuni termini del procedimento se l’immobile oggetto dell’intervento è ubicato in un comune con più di 100.000 abitanti. Il raddoppio dei termini è previsto unicamente per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento;
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-        maggiore flessibilità nell’attuazione dei piani attuativi: gli interventi previsti nelle convenzioni  o negli accordi similari comunque denominati a livello regionale potranno essere attuatianche per singoli stralci funzionali purché ciò sia coerente con l’intera area oggetto dell’intervento. Per ogni stralcio funzionale saranno, inoltre, quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione e le relative garanzie.
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L’art. 17 contiene, inoltre, ulteriori disposizioni di semplificazione modificative del TU edilizia ossia :
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-        modifiche alla categoria della manutenzione straordinaria e alla CILA in coerenza con le modifiche previste per la ricomprensione all’interno di tale definizione degli interventi di frazionamento e accorpamento. Si potranno modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari purchè non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e non si modifichi la destinazioni d’uso. L’intervento di manutenzione straordinaria sarà assoggettato a CILA anche se vi è aumento delle unità immobiliari e comporti incremento dei parametri urbanistici. E’ stata, poi, eliminata la necessità che la comunicazione di inizio lavori sia accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali. Basterà solo una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico il quale, tra l’altro, attesti che l’intervento non riguarda parti strutturali dell’edificio. La comunicazione, inoltre, è valida anche per gli aggiornamenti catastali ed è tempestivamente inoltrata dall’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate ;
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-        introduzione di una procedura finalizzata alla riqualificazione degli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione: il comune, in alternativa all’espropriazione, può favorire  la riqualificazione delle aree mediante forme di compensazione. Nelle more di attuazione del piano al proprietario è consentito eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e ricostruzione che non sia giustificata da motivi di ordine statico o igienico sanitario ;
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-        estensione del permesso di costruire in deroga anche alle modifiche di destinazione d’uso per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (anche in aree industriali dismesse) dichiarati di interesse pubblico con delibera del Consiglio Comunale;
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-        obbligo per il comune di prorogare i termini di inizio e fine lavori in presenza di opere che non possono essere iniziate o terminate per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate;
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-        introduzione di una modalità alternativa di urbanizzazione per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall’allegato IV alla Parte seconda del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006): aggiungendo un periodo al comma 2 bis dell’art. 16 del Dpr 380/2001, si prevede che il contributo è dovuto solo per la parte relativa al costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione sarebbero qualificate anche come opere funzionali all’intervento edilizio e sono “messe in carico” all’operatore privato che ne resterà proprietario, assicurando le finalità e gli usi di interesse collettivo delle opere realizzate;
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-        possibilità di realizzare varianti a permessi di costruire Scia da presentarsi a fine lavori, a condizione che non configurino variazioni essenziali, siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano stati acquisiti i necessari atti di assenso previsti dalle normative di settore (paesaggistici, idrogeologici, ambientali, storico-artistici, ecc.);
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-        introduzione di macro categorie di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti: il mutamento di destinazione d’uso si ha con il passaggio ad una diversa categoria funzionale e cioè: residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Il mutamento all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito;
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-        introduzione del permesso di costruire convenzionato: in presenza di esigenze di urbanizzazione che possono essere soddisfatte con modalità semplificata;
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-        potere sostitutivo delle Regioni allo scadere dei termini assegnati ai Comuni per l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi.
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-        Coordinamento della disciplina SCIA con la DIA: dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore la SCIA viene ricondotta nel TU edilizia. Come già previsto nelle precedenti discipline la SCIA sostituisce la DIA ad eccezione solo della DIA in alternativa al permesso di costruire.
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Misure per la casa
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  • Liberalizzazioni del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
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L’art. 18 integra la Legge 392/1978 nella parte relativa alla disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall’abitazione, prevedendo la possibilità per le parti che sottoscrivono contratti con canone annuo superiore a € 150.000 di concordare termini e condizioni in deroga alle disposizioni della stessa legge.
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  • Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
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L’art. 23 disciplina alcuni aspetti civilistici del “rent to buy” quali, in particolare, quelli legati alla trascrizione, e alla risoluzione per inadempimento. Inoltre, si richiama l’attenzione sul comma 4 in base al quale, nel caso in cui il contratto abbia per oggetto un’abitazione, fin dal momento della concessione in godimento opera il divieto di cui all’art. 8 del D.lgs. 122/2005 ossia il divieto di procedere alla stipula dell’atto se non si è proceduto, anteriormente o contestualmente alla stipula, alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. Tale norma rischia di rendere quasi inutile la finalità di tale tipologia contrattuale, ossia quella di aumentare la commerciabilità degli immobili, salvo che, non se ne limiti la portata alla sola attribuzione all’unità immobiliare della relativa quota di finanziamento.
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Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
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L’art. 25 contiene diverse disposizioni di semplificazione volte a modificare sia la Legge 241/1990 nella parte relativa alla conferenza di servizi, sia del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” nella parte relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
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In particolare, in tema di autorizzazione paesaggistica:
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-        viene riproposta la norma auspicata dall’Ance (già contenuta nel decreto legge 69/2013 cd. “decreto fare” e successivamente nel recente decreto legge 83/2014 cd. “decreto cultura”, ma sempre soppressa durante l’iter di conversione in legge) che permette al comune, decorsi 60 gg dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questo abbia emesso il proprio parere sull’intervento, di provvedere direttamente e autonomamente sulla domanda di autorizzazione senza poter più indire una conferenza di servizi;
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-        viene prevista la possibilità per il Governo di individuare con regolamento ulteriori tipologie di interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice.
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Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati
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L’art. 26 è finalizzato a mettere sul mercato il più rapidamente possibile il patrimonio immobiliare statale inutilizzato, prevedendo un meccanismo volto in particolare a superare il frequente problema del mutamento della destinazione d’uso.
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A tal fine si prevede che il comune nel cui territorio si trova il bene possa avanzare una propria proposta di recupero dell’immobile anche con mutamento di destinazione d’uso che sarà alla base di un accordo di programma con il Ministero proprietario del bene avente valore di variante urbanistica e di titolo per l’Agenzia del Demanio per l’alienazione, la concessione o la costituzione del diritto di superficie sullo stesso a favore di privati. Si segnala inoltre la previsione in base alla quale i comuni possono partecipare ai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’immobile qualora abbiano contribuito alla conclusione positiva dell’operazione anche mediante il mutamento della destinazione d’uso.
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Misure per l’ambiente
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  • Terre e rocce da scavo
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L’articolo 8 prevede che con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni, siano adottate disposizioni di riordino e semplificazione in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Ciò al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni vigenti e quindi di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la produzione di questi materiali.
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Si tratta di una disposizione che desta forti perplessità, in quanto comporta il rimettere in discussione nuovamente la disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo a neanche un anno dall’ultima modifica normativa.
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È evidente che questo continuo cambiamento di regole e procedure rischia di creare sempre nuovi dubbi ed incertezze per gli operatori sia pubblici che privati e quindi il blocco dei cantieri.
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Peraltro, si sottolinea come a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41 bis del decreto legge 69/2013, sono stati superati gran parte dei problemi e delle criticità sorte con il DM 161/12 “sbloccando” di fatto l’80% dell’attività dei cantieri.
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In ogni caso si sottolinea che sino all’entrata in vigore del richiamato DPR continua ad applicarsi, a seconda delle fattispecie, l’art. 41 bis del DL 69/13 o il DM 161/12.
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  • Semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica.
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L’art. 34 detta alcune disposizioni relative alle opere di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
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In particolare, viene ammessa la possibilità di realizzare alcuni interventi ed opere sia nel caso in cui sono in corso attività di messa in sicurezza sia qualora tali attività non sono state ancora avviate.
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Viene, infatti, consentito di realizzare interventi ed opere richieste dalla normativa sulla sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, nonché opere lineari a condizione che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano il completamento e l’esecuzione della bonifica.
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La norma delinea, inoltre, particolari procedure e modalità per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni contaminati, prevedendo specifiche tempistiche.
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Viene, infine, ammesso il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, mentre sono dettate specifiche prescrizioni nel caso in cui tali concentrazioni siano superate ma i valori siano comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio. 
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Le disposizioni introdotte dall’art. 34 hanno senza dubbio dei risvolti positivi, soprattutto in considerazione del fatto che consentono di realizzare interventi anche qualora le operazioni di bonifica non siano ancora concluse, anche se, in una logica di effettivo sblocco dell’attività dei cantieri, andrebbe ampliato l’ambito di applicazione della norma, senza ovviamente pregiudicare il successivo completamento delle operazioni di bonifica. 
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Perplessità sorgono invece con riferimento alle procedure per la caratterizzazione e gestione dei terreni movimentati, nonché per il riutilizzo in sito dei materiali prodotti dagli scavi, in quanto non è chiaro se si tratta di norme destinate ad operare esclusivamente alle opere pubbliche ovvero se si applichino anche a quelle private. Al riguardo, deve essere garantito lo stesso regime e le stesse semplificazioni sia alle opere pubbliche sia a quelle private, in quanto si tratta degli stessi materiali, impiegati nelle medesime attività e utilizzi.
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Seguirà una nota di approfondimento delle principali misure contenute nel decreto.
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In allegato il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
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Autotrasporto:rinnovo CQC rilasciate per documentazione

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato dapprima il DM 10/6/2014 (pubblicato sulla GU n. 171 del 25/7/2014) e successivamente una Nota esplicativa (18061 del 14/8/2014) relativamente al rinnovo della CQC a seguito di alcuni rilievi della Commissione UE che ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5 anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE.
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Il testo del DM (che modifica il D.D. del 6/8/2013) prevede che per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE, che qui si riporta:
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“Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
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a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;
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b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.
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Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
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Di conseguenza, si legge nella Nota esplicativa:
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a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013" sono valide fino al 9 settembre 2015;
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b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014" sono valide fino al 9 settembre 2016.
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Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95", sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2015". Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95", sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2016".
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Albo Gestori Ambientali: in GU il nuovo regolamento

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195 il decreto 3 giugno 2014, n. 120 recante il nuovo regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
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Molte le novità introdotte alcune delle quali sono finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di iscrizione, variazione e rinnovo: viene, ad esempio, previsto che in caso di rinnovo di una iscrizione è possibile procedere con una semplice autocertificazione.
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Sempre in una logica di semplificazione è stato eliminato l’obbligo della perizia giurata sull’idoneità dei mezzi iscritti all’Albo, sostituita da una autodichiarazione.
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Viene, inoltre, introdotta la figura del “responsabile tecnico” cui compete la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e per il quale è richiesto un costante aggiornamento professionale. 
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In allegato il decreto del ministero dell’ambiente 3 giugno 2014, n. 120
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Decreto semplificazioni:approvata la legge di conversione

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Il 7 agosto 2014 la Camera ha approvato in terza lettura, nella sua forma definitiva, la legge di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”. La legge sarà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
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Tra le misure di interesse per il settore privato si segnalano:
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Art. 24  - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
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Con l’art. 24 viene formalmente data maggiore rilevanza al tema della semplificazione e dell’adozione della modulistica unificata e standardizzata.
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In particolare si prevede che:
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-        Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata, approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L’Agenda prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire per l’attuazione condivise delle misure di semplificazione contenute nel DL 5/2012. Mediante accordi ed intese presso la conferenza unificata è istituito un apposito Comitato interistituzionale. La legge di conversione ha previsto che nell’ambito di tale Comitato sia prevista la consultazione di cittadini, imprese e loro associazioni. I contenuti dell’Agenda per la semplificazione sono illustrati alla Commissione parlamentare per la Semplificazione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
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-        Entro il 27 dicembre 2014 le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottano con decreto, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese. Rispetto alla formulazione originaria del Decreto è stato specificato che tali moduli possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;
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-        il Governo, le regioni e gli enti locali concludono in sede di Conferenza Unificata accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali la utilizzeranno nei termini fissati dagli accordi. La legge di conversione anche in questo caso ha specificato che cittadini e le imprese possono utilizzare i relativi moduli decorsi 30 giorni dai medesimi termini. Si ricorda che anticipando la disposizione del decreto legge   lo scorso 12 giugno è stato sancito in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali l’accordo sull’adozione della modulistica della Segnalazione certificata di inizio attività e del permesso di costruire. Rispetto alla versione prevista nel Decreto Legge la legge di conversione al successivo comma 4 ha stabilito che solo gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio delle attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti “ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimento all’estero.” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione. Con tale disposizione si è attribuita una maggiore vincolatività ai contenuti previsti nell’Accordo siglato lo scorso 12 giugno (vd. News del 15 luglio 2014 “Pubblicato in Gazzetta l’Accordo sulla modulistica”).
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-        Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è previsto che le amministrazioni approvino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line delle istanze etcc.;
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-        La modulistica è pubblicata sul sito di “Impresa in un giorno” per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.
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-        Le disposizioni previste nell’articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.
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Art. 24-quater e 24 quinquies - Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni - Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.
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La legge di conversione ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a rafforzare e semplificare la trasparenza e la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni.
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In particolare, l’art. 24 quater prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1000 euro e 10000 euro se, dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le pubbliche amministrazioni non rispettino quanto prescritto dall’art. 63 (servizi in rete) e dall’art. 52, comma 1 (accesso telematico dati, documenti, procedimenti) del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) .
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L’art. 24 quinquies ha, invece, sostituito il comma 2 dell’art. 58 del Dlg 82/2005 prevedendo la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati per la comunicazione tra amministrazioni.
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-        Art. 18 Soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali – a decorrere dal 1 luglio 2015 per quelle non aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. (ad eccezione di quella autonoma per la Provincia di Bolzano)
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-        Art. 38 Processo amministrativo digitale – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. A decorrere dal 1 gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale
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-        Art. 41 Misure per il contrasto all’abuso del processo – si prevede in via generale che nell’ambito delle spese di giudizio del processo amministrativo il giudice anche d’ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste
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-        Art. 42 Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo - applicazione delle norme in tema di comunicazioni e notificazioni in via telematica anche al processo amministrativo
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-        Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – le procedure del processo telematico per i procedimenti civili si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014. Per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014 le disposizioni si applicano dal 31 dicembre 2014.
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Art. 23 interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane
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Si segnalano alcune modifiche alla legge 56/2014 in materia di riforma delle Province e delle città metropolitane, tra cui per quanto di interesse:
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- il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana;
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- proroga al 12 ottobre 2014 (prima era settembre 2014) per le elezioni del consiglio metropolitano;
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- l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolge entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.
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Sono state, infine, introdotte delle norme per favorire la fusione dei Comuni e la razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comuni. In particolare è stato fissato al 30 settembre 2014 anzichè al 30 giugno 2014 il termine entro cui i Comuni devono assicurare l’attuazione delle ulteriori funzioni fondamentali (es. pianificazione) a loro spettanti ai sensi dell’art. 14, comma 27, del DL 78/2010 (es. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento etcc).
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