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Riqualificazione dei piccoli comuni: pubblicato il bando

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È stato pubblicato sul sito del Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (come comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023), il Bando per il finanziamento dei progetti nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato in attuazione della Legge 158/2017.

Si ricorda che tale legge, al fine di favorire lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ha stanziato specifiche risorse nell’ambito di un apposito Fondo, per il cui utilizzo è prevista la predisposizione e pubblicazione di un Bando le cui caratteristiche sono state definite con il Dpcm 16 maggio 2022

Al Bando possono partecipare gli enti locali con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, come individuati nell’Allegato A del Dpcm 23 luglio 2021 mediante la presentazione di progetti di investimento pubblico che, una volta selezionati, formeranno tutti insieme il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”

Di seguito i principali contenuti del Bando.

Oggetto e finalità (art.2)

Il Piano nazionale è finalizzato a:

  • tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
  • messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
  • promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
  • ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Enti destinatari e modalità di partecipazione (Art.3)

Ciascun comune ricompreso nell’elenco sopra indicato può presentare un solo progetto, singolarmente o in convenzione o per il tramite di un’unione di comuni a cui lo stesso comune appartiene.  

Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento (art.4)

L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato singolarmente da ogni Comune è pari a 700 mila euro. Nel caso di progetti presentati in forma associativa, invece, tale importo è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’unione presenta il progetto.

Modalità e termini di presentazione delle domande (artt. 5 e 9)

Gli enti interessati, entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale e cioè entro il 9 agosto prossimo, devono, attraverso una specifica procedura telematica, compilare il questionario disponibile sul sito del “Dipartimento Casa Italia”, indicando un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC).

Attribuzione dei punteggi (art.6)

A ciascun progetto potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto di specifici criteri di assegnazione indicati nella nota metodologica allegata al DPCM 16 maggio 2022 “Predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Procedura di valutazione delle proposte progettuali (art.7)

I progetti verranno valutati da un’apposita Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione, per ciascun progetto:

  • verificherà il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
  • accerterà la completezza della documentazione presentata;
  • avrà la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata oltreché eventuali integrazioni.

In seguito, la Commissione predisporrà la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento che sarà trasmessa al Capo del Dipartimento Casa Italia per il successivo inoltro all’Autorità politica, la quale procederà, con decreto, all’individuazione dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili.

Si evidenzia, infine, che nel caso in cui si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il bando consente la possibilità di attingere, anche successivamente, alla graduatoria per ulteriori progetti da finanziare.

In allegato il “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”

Allegati
 
Bando-piccoli-comuni
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Criteri ambientali Cam: dal 4 dicembre in vigore i nuovi per l’edilizia

Entrato in vigore il 4 dicembre il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 che disciplina “i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.  A partire da tale data quindi saranno abrogati i precedenti CAM edilizia contenuti nel D.M. 11 2017.

 

Nel merito dei contenuti si segnala che il decreto n. 256, come auspicato dall’Ance, contiene, principalmente regole progettuali ed ha come scopo principale quello di rivedere ed aggiornare i precedenti criteri in considerazione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.

 

Tra le principali novità si sottolinea innanzitutto la nuova articolazione del decreto che, rispetto al passato, distingue in modo più chiaro i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:

 

a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;

b) dei lavori per interventi edilizi;

c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.

Altro elemento di grande novità è il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”. Tale previsione, come è chiarito nelle premesse del provvedimento, persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Si evidenzia altresì che, in linea con quanto auspicato dall’Ance, è stato spostato tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata quindi eliminata la previsione in base alla quale era obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.

 

Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recuperoRispetto al passato però viene chiarito che tali indicazioni dovranno essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta sempre dal progettista.

 

È stata infine semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.

In allegato il decreto 256 del 23 giugno 2022

Decreto_MITE_256_2022
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Decreto_MITE_256_2022_ALLEGATO
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Rifiuti da costruzione e demolizione: dal 4 novembre in vigore i nuovi criteri per il recupero

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, il decreto n. 152 del 27 settembre 2022, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Il decreto, composto da otto articoli e tre allegati tecnici, entrerà in vigore il 4 novembre 2022, ma per i successivi 6 mesi sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio: lo stabilisce l’art. 7 in base al quale in questi centottanta giorni il ministero valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità applicative emerse. Per essere considerati “aggregati recuperati” i materiali devono infatti rispettare i parametri elencati nell’Allegato 1, che in molti casi rischiano di essere troppo stringenti e quindi di non consentire il recupero di importanti quantitativi di rifiuti inerti, vanificando la portata applicativa del decreto stesso.

L’obiettivo della norma, quindi, in linea con quanto auspicato dagli operatori del settore, è quello di assicurare una attenta valutazione degli impatti delle prescrizioni contenute nel decreto sul recupero dei rifiuti inerti, che rappresentano, tra l’altro, il flusso più importante di rifiuti speciali prodotti in Italia.

Per quanto riguarda l’adeguamento delle autorizzazioni al recupero, gli operatori avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare l’apposita istanza o comunicazione all’autorità competente e in questo periodo continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.    

In allegato il decreto n. 152 del 27 settembre 2022

Allegati
Decreto_27-09-22_n_152
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Un decreto del Mite stabilisce come i rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere riciclati

È stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, lo scorso 15 luglio, il decreto che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904), i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), nonché gli obblighi documentali.

Il provvedimento prevede, inoltre, una fase di monitoraggio nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale sarà possibile la revisione dei criteri, stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle evidenze emerse. Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà quindi una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano – vale la pena ricordarlo – il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.   

 

Gli operatori avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni: i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Si segnala, infine, che durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” sinora adottati.

 

Con il Dl Aiuti sarà più semplice demolire e ricostruire nelle aree vincolate

Sono in vigore dal 16 luglio scorso le nuove disposizioni che modificano le norme contenute nel Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” (art. 3, comma 1, lettera d) e art. 10, comma 1, lettera c) in tema di classificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti nell’ambito della ristrutturazione edilizia qualora riguardanti gli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Grazie all’intensa azione di sensibilizzazione da parte dell’ANCE è ora possibile eseguire come ristrutturazione edilizia “pesante” (e non più come nuova costruzione) – previa presentazione del Permesso di costruire o della SCIA in alternativa al Permesso di costruire – gli interventi demo-ricostruttivi o di ripristino con diverse caratteristiche (sagoma, prospetti, sedime, volume ecc.) sugli immobili ricadenti nelle aree vincolate mediante decreto o piano paesaggistico regionale di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e cioè:

–           i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera c); 

–           le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (lettera d).

Le modifiche al Testo Unico Edilizia sono state introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, cd. “Decreto aiuti”, come inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2022).

L’esclusione di queste tipologie di immobili si affianca a quella già prevista di recente dal Decreto Legge 17/2022, cd. “Decreto energia” per gli edifici ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004, cd. aree ex Galasso. 

Si ricorda che le modifiche del DL 50/2022 e del DL 17/2022 intervengono a risolvere, seppure non in modo definitivo come auspicato e proposto dall’Ance, la questione sorta con il Decreto Legge 76/2020 che, modificando proprio gli artt. 3 e 10 del Dpr 380/2001, ha introdotto norme estremamente restrittive per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di rispristino degli edifici crollati o demoliti qualora riguardanti immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e quelli ubicati nei centri storici. 

In particolare, a seguito del DL 76/2020, questi interventi rientrano nella ristrutturazione edilizia solo se “fedelissimi” e cioè senza alcuna modifica dei parametri edilizi (sagoma, sedime, prospetti, ecc.). Viceversa, in presenza di modifiche anche ad uno solo dei parametri, la demolizione e ricostruzione di questi immobili rientra nella “nuova costruzione”, con tutte le difficoltà connesse alla mancata previsione nei piani urbanistici di tale categoria di intervento, all’aggravio dell’onerosità e all’impossibilità di usufruire di numerosi incentivi fiscali attualmente previsti per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico.

In allegato

–        la nota tecnica ANCE sulle novità del DL 50/2022 in materia di demolizione e ricostruzione degli immobili vincolati

–        gli articoli 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del Dpr 380/2001, come modificati dall’art. 14, comma 1-ter del Decreto Legge 50/2022 (inserito dalla Legge di conversione 91/2022)

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