Con l’allegato Decreto del 3 marzo 2015, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha modificato l’art. 24 del decreto interministeriale 12 dicembre 2000, relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo il primo biennio di attività, già oggetto di modifica del Decreto ministeriale 3 dicembre 2010.
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In particolare, la riduzione in parola, per la quale sarà necessario presentare all’Inail apposita istanza entro il 28 febbraio dell’anno per cui la stessa è richiesta, sarà riconosciuta, sulla base del numero dei lavoratori – anno, secondo le nuove percentuali di seguito rappresentate ed espressamente richiamate dall’art. 1, co. 1, del decreto in oggetto.
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Lavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
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Oltre 200 5%
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Come noto, la riduzione, autorizzata con provvedimento motivato dall’Inail, previa verifica dell’attuazione da parte del datore di lavoro di interventi migliorativi in materia di sicurezza, viene riconosciuta con effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e si applica in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
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1 allegato
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