Le dichiarazioni ambientali MUD, relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2020, dovranno essere presentate entro mercoledì 16 giugno 2021. Per quest’anno, infatti, il termine di presentazione del MUD – normalmente fissato al 30 aprile – è stato prorogato a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, del DPCM 23 dicembre 2020 con il quale sono state definite nuove modalità e indicazione per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione stessa.
Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Si evidenzia infine che è possibile presentare la dichiarazione cd. semplificata al ricorrere delle seguenti condizioni:
Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri dello scorso 28 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni), recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” .
Il provvedimento, in vigore dal 1° giugno, introduce importanti semplificazioni per l’applicazione del “Super-bonus”, per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, nonché in materia di VIA e VAS e bonifiche.
Di seguito delle prime indicazioni sulle disposizioni del decreto legge di maggiore interesse per l’edilizia privata e l’ambiente.
Superbonus – stato legittimo degli edifici
Nell’ambito del Superbonus si segnala la norma contenuta nel Decreto legge che interviene positivamente sul tema delle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia che, come è noto, ha rappresentato il maggior ostacolo nell’esecuzione di tali interventi (art. 33). Gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, sono ora qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati tramite una Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA non è obbligatorio attestare lo stato legittimo ed eseguire le verifiche di conformità sia per gli edifici unifamiliari che per i condomìni ma sarà sufficiente indicare gli estremi del titolo iniziale che ha permesso la costruzione dell’edificio o che ha legittimato lo stesso (es. sanatoria, condono) e, in caso di un’immobile realizzato prima del 1967, una dichiarazione che attesta che è stato completato entro tale data. La presenza di eventuali difformità sull’immobile non è più di ostacolo per l’accesso all’agevolazione fiscale e non ne comporta la decadenza che opera solo nei casi tassativamente indicati dall’articolo 33 del decreto (es. mancata presentazione CILA, mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio o dichiarazione che l’immobile è ante 1967, opere diverse da quelle indicate dalla CILA, asseverazioni dei tecnici non veritiere). Resta comunque impregiudicata la legittimità dell'immobile e cioè la presentazione della CILA non comporta nessun tipo di sanatoria per le eventuali difformità pregresse presenti nell’edificio.
Procedure ambientali e bonifiche
Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con una Commissione ad hoc per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (art. 17).
Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica, a tale interventi infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui all’art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 (art. 37).
Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati (art. 242 D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le cd. bonifiche a stralcio, qualora gli obiettivi individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative ai Siti di interesse nazionale.
Procedure amministrative
Dal contenuto positivo anche le disposizioni previste nell’ambito dei procedimenti amministrativi in quanto finalizzate a restituire maggiore certezza (art. 61 , 62, 63 del Decreto). Tra queste: il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione anche di un’unità organizzativa e l’esercizio d’ufficio (in precedenza solo su richiesta dell’interessato) del potere sostitutivo; l’attestazione della formazione del silenzio su richiesta dell’interessato e, se entro 10 giorni l’amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l’attestazione con una dichiarazione da parte del privato; riduzione da 18 mesi a 12 mesi del temine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione. Prorogata, infine, al 30 giugno 2023 la conferenza di servizi accelerata prevista dall’articolo 13 del DL 76/2020 (art. 51, comma 1 lettera g).
1 allegato
Il Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, ha introdotto l’articolo 34 bis nel Dpr 380/2001 sulle “tolleranze costruttive”, con cui sono individuate le difformità edilizie di lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia.
Si tratta in sostanza di una sorta di “franchigia” nelle violazioni edilizie, considerata l’irrilevanza delle situazioni nelle quali vi è uno scostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio (circa l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta, ecc.) e quanto successivamente realizzato.
Anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi costituiscono tolleranze cd. “esecutive”, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Tali tolleranze, non costituendo violazioni edilizie devono essere dichiarate ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili:
L’Ance, con un apposito dossier, fa il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di tolleranze edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di operatività e al rapporto fra disciplina statale e regionale, nell’auspicio che questa misura possa essere oggetto di ulteriori innovazioni estensive, in grado di contribuire a superare il problema della vasta presenza di difformità minori sul patrimonio edilizio esistente che spesso ne impediscono il recupero e la riqualificazione.
In allegato il dossier Ance “Tolleranze costruttive: condizioni di operatività e rapporto fra normativa statale e regionale”
Dossier Ance tolleranze costruttive pdf
L’art. 20 del Dpr 380/2001 nel disciplinare il procedimento di rilascio del permesso di costruire, prevede che “decorso il termine per l’adozione del provvedimento ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Si tratta di un caso di “silenzio significativo”, in cui l’inerzia della pubblica amministrazione ha valore di accoglimento dell’istanza del privato di rilascio del permesso di costruire, che non trova applicazione nelle ipotesi di interventi su immobili od aree soggette a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.
Con il DL 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, è stata aggiunta la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, di ottenere dallo Sportello unico per l'edilizia il rilascio di un'attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato. La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:
Con l’obiettivo di fornire maggiori indicazioni applicative, l’ANCE fa il punto con un apposito focus sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di formazione del silenzio assenso nell’ambito del rilascio del permesso di costruire.
In allegato il FOCUS Ance “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”
Estesa fino al 29 ottobre 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 31 luglio 2021, nuova data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e del Decreto Legge 52/2021 che hanno prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 31 luglio 2021 (vedi anche News del 25 gennaio 2021 Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 luglio 2021).
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
Si ricorda inoltre che:
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