HomeMercato e impresa

Mercato e impresa

Lavori in appalto: quando l’appaltatore ha diritto ad un aumento del corrispettivo

Una delle problematiche che di frequente interessa le vicende contrattuali tra committente e appaltatore, durante l’esecuzione di lavori edili in ambito privatistico, è quella della variazione del corrispettivo originariamente pattuito.

La questione sta assumendo, peraltro particolare rilevanza nell’attuale periodo storico a causa dell’ aumento improvviso e rilevante dei prezzi di diverse materie prime iniziatosi a manifestare dall’inizio del 2021. Nonostante i dati sono in continua evoluzione si tratta di una situazione che è presumibile avrà effetti rilevanti anche nei prossimi mesi.  Il problema investe in maniera diversa, da un lato, le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori e, dall’altro, le imprese  ancora alle prese con i capitolati e con le offerte e che sono nelle condizioni di poter definire in maniera più congrua i prezzi, ma devono farlo sulla base di  listini o prezzari regionali quasi sicuramente non in linea con gli aumenti delle materie prime. Considerata l’attualità della questione ad essa è dedicato uno specifico approfondimento all’interno della Guida.

Nello svolgimento di lavori edili privati commissionati in appalto, specie laddove questi hanno uno sviluppo temporale prolungato nel tempo, possono verificarsi una serie di situazioni tali da dare luogo alla necessità di variare il prezzo concordato: finalità della Guida è di offrire una analisi operativa di tutte le disposizioni normative che possono tornare utili, laddove le parti non abbiano previsto una disciplina specifica.

Nella Guida sono analizzati da un punto di vista normativo ed operativo le seguenti tematiche:

  • LA DETERMINAZIONE NEL PREZZO NELL’APPALTO
  • LA REVISIONE DEI PREZZI DOVUTA AD UN AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI 
  • LA REVISIONE DEI PREZZI DOVUTA AD UN AUMENTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA
  • ECCEZIONALE INCREMENTO DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME – indicazioni operative 
  • LA REVISIONE DEI PREZZI DOVUTA A DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE 
  • LE VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE
  • LE VARIAZIONI PROPOSTE DALL’APPALTATORE ED APPROVATE DAL COMMITTENTE 
  • LE VARIAZIONI NECESSARIE PER REALIZZARE L’INTERVENTO A “REGOLA D’ARTE”  
  • LE VARIAZIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE 
  • L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE  NELL’APPALTO

In allegato la Guida ANCE “Contratto di appalto e revisione del corrispettivo - Approfondimento normativo, prassi giurisprudenziale e modelli tipo” (edizione agosto 2021)

1 allegato

Guida Appalto_revisione del corrispettivo

 

CILA Superbonus: approvata la nuova modulistica

E’ stata approvata in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 la nuova modulistica unica per la presentazione della CILA Superbonus.

Il nuovo modello sarà operativo dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ossia dal 5 agosto 2021 (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2021/superbonus-libera-dalla-conferenza-unificata-al-modulo-cila)

L’adozione del modello standardizzato risponde alla necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni aspetti che, all’indomani della sua entrata in vigore, erano stati messi in discussione come il tema delle varianti in corso d’opera, delle asseverazioni dei progettisti e degli elaborati progettuali da allegare.

Tutte le novità previste nel nuovo modello sono state dall’Ance riportate nella nota allegata “Modulistica CILA Superbonus – Prime indicazioni operative” a cui si rimanda per i relativi approfondimenti.

2 allegati

Modulistica CILA Superbonus indicazioni operative pdf
Modulo_CILA_Superbonus pdf

SUPERBONUS: le novità introdotte per la Cila

E’ stata pubblicata nella GU del 30 luglio 2021, n.181 (Suppl. ordinario n. 26) la Legge  del 29 luglio 2021n.  108 (in vigore dal 31 luglio 2021) di conversione del Decreto Legge del  31 maggio 2021, n. 77 che contiene importanti novità in tema di Superbonus con particolare riferimento agli aspetti procedurali  ricollegati alla CILA.

E', invece, in attesa di essere approvata nella Conferenza unificata del prossimo 4 agosto 2021 la modulistica unificata CILA-Superbonus che si differenza per molti aspetti dalla CILA ordinaria e conferma, come richiesto dall’Ance, il  carattere  “speciale” di tali interventi in quanto funzionali al perseguimento di un prevalente interesse pubblico finalizzato alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

In attesa della definitiva approvazione in Conferenza della modulistica (che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica), si forniscono in allegato delle prime note illustrative delle norme contenute DL 77/2021, come integrate e modificate dalla Legge di conversione (articoli 33 e 33 bis).

In particolare, la legge di conversione, accogliendo alcune richieste dell’ANCE, ha previsto che:

  • la CILA potrà essere presentata anche qualora gli interventi riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti;
  • in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della stessa;
  • in sede di conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del DPR 380/2001 ossia l’agibilità;
  • per le opere classificate come attività libera è sufficiente la descrizione dell’intervento.

In allegato

Prime note illustrative della CILA – Superbonus

Stralcio degli articoli 33 e 33bis del Decreto Legge 77/2021, come convertito in Legge 108/2021

Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 31 marzo 2022

Estesa fino al 31 marzo 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta della proroga straordinaria prevista per far fronte all’emergenza sanitaria dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), che consente agli atti di assenso della p.a. di mantenere la loro validità per i  90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. 

L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare cheTutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda che si è in presenza di una proroga:

  • automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);
  • generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a., fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che:

  • il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);
  • il Decreto Legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).

APPALTI PRIVATI: su chi ricadono le responsabilità?

Durante l’esecuzione di un appalto di lavori privati è  frequente la necessità di accertare i profili di responsabilità di tutti i soggetti (in particolare professionisti o imprese) che a vario titolo hanno partecipato all’attività contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso suscettibile, come tale, anche di un risarcimento economico (erronea progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali non idonei, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi).

Seguendo l’orientamento della prevalente giurisprudenza il Dossier ANCE individua i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali possono essere accertate le corresponsabilità dei soggetti, che a vario titolo, hanno contribuito al verificarsi dell’evento dannoso.  Da tale catena di responsabilità può peraltro configurarsi anche una responsabilità del committente.

In allegato Dossier Responsabilità Appalto - Rassegna di giurisprudenza

2 allegati

Dossier Responsabilità appalto 2021 pdf 
Rassegna giurisprudenza_giugno2021 pdf

 

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS