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Trasporti eccezionali: l’ANAS rettifica la procedura sui preavvisi di transito

Con Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019 l’ANAS ha nuovamente rettificato le procedure di comunicazione di transito e di annotazione di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali introdotte con una prima Circolare del 10 aprile 2019 e parzialmente modificate in data 1 luglio 2019 risolvendo le maggiori criticità che la stessa ANCE più volte aveva segnalato. In particolare si evidenzia che l’esenzione per alcune tipologie di veicoli (quelli peraltro maggiormente utilizzati dalle imprese edili) già introdotta con la seconda circolare non è più soggetta al limite temporale del 31/12/2019. E’ stato altresì eliminato l’obbligo di compilazione del modulo mensile.
 
Le modifiche sono già in vigore e riguardano anche le autorizzazioni già rilasciate.
 
Di seguito il quadro aggiornato della procedura:
AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb.
 
Obbligo (sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
 AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE LIMITI ART. 62 CdS
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb
 
Obbligo (non sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
Esclusioni
- i mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa dell’art. 10 co. 8 del CdS, ovvero:
a)  veicoli a motore isolati:
     -  due assi: 20 t;
     -  tre assi: 33 t;
     -  quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)  complessi di veicoli:
     -  quattro assi: 44 t;
     -  cinque o più assi: 56 t;
     -  cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t;
- i veicoli ad uso speciale e le macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
- il trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, se la massa autorizzata non supera 60 t.;
- gli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, se la massa autorizzata non supera 60 t.
In allegato Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019

Circolare ANAS del 17-10-2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

Immobili da costruire: non si può escutere la fideiussione se “manca” il preliminare

Nei contratti di compravendita aventi ad oggetto un “immobile da costruire”, ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs. 122/2005, la fideiussione, rilasciata dal costruttore a garanzia delle somme versate dall’acquirente fino alla stipula del contratto definitivo, può essere escussa solo se, al verificarsi di una della situazione di crisi espressamente indicate dalla legge, il contratto preliminare sia ancora vigente ed efficace.
 
L’escussione della fideiussione è da ritenersi, infatti, incompatibile con il pregresso scioglimento del contratto cui abbia peraltro fatto seguito, da parte dell’acquirente, la richiesta di restituzione del doppio della caparra e degli acconti versati. 
 
Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21792 del 29 agosto 2019 v. Allegato) che è così giunta ad affermare un principio radicalmente opposto a quello espresso in altra sentenza avente oggetto un caso analogo (Cass. Civ. sez. III n. 11761 del 15 maggio 2018).
 

Trasporto rifiuti: dall’Albo le indicazioni per iscrivere i veicoli in disponibilità temporanea

Le imprese di trasporto rifiuti che utilizzano veicoli tenuti in disponibilità temporanea (es. locazione s.c. o comodato s.c.) possono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali: lo ha chiarito il Comitato Nazionale con la delibera n. 8/2019. In particolare, è stato chiarito che in tale caso le Sezioni regionali deliberano l’iscrizione (o variazione dell’iscrizione), riportando, sui rispettivi provvedimenti, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.
 
L’Albo ha inoltre delineato una particolare procedura di “alert” per ricordare alle imprese l’imminente scadenza del termine di disponibilità dei veicoli e quindi dell’iscrizione. La delibera n. 7/2019 stabilisce, infatti, che la Sezione regionale dell’Albo competente deve inviare, il trentesimo giorno e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, una pec all’impresa con la quale le ricorda che se vuole continuare ad utilizzare il veicolo stesso per il trasporto dei rifiuti è tenuta ad inviare una apposita comunicazione entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, allegando:
  • l’indicazione della nuova  data di fine disponibilità del veicolo;
  • il nuovo contratto (o appendice) relativo al veicolo;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che il veicolo stesso continua ad essere in regola con la vigente normativa.
Se l’impresa non provvede ad inviare entro il termine previsto alcuna comunicazione, il veicolo sarà cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.
 
È prevista, anche, una procedura “transitoria” per le imprese che, alla data del 1 settembre 2019, dispongono di veicoli con contratti di locazione s.c. o comodato s.c. scaduti o con scadenza da aggiornare. In tale caso, le imprese dovranno effettuare tale comunicazione entro il 30 settembre 2019, pena la cancellazione del veicolo a decorrere dal 1 ottobre 2019. 
 

In allegato le Delibere dell’Albo gestori Ambientali n. 7/2019 e 8/2019 

Circ_7 del 24-07-2019

Circ_8 del 24-07-2019

 

Terre e rocce da scavo: il punto dell’Ance sulle Linee Guida dell’ISPRA

Il Consiglio Nazionale per la protezione dell’Ambiente ha approvato, con la delibera n. 54 del 2019, le Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo contenuta nel DPR 120 del 2017 (vedi news Ance del 24 maggio 2019).

 

Con la nota allegata, l'Ance analizza alcuni dei contenuti dei documenti, di interesse per il settore.

 

In allegato: la nota tecnica

 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941 

 

Consumo del suolo e rigenerazione urbana: aggiornato il quadro regionale

Negli ultimi anni – partendo da istanze di matrice europea che chiedono agli Stati membri di raggiungere nel 2050 l’obiettivo del consumo di suolo “netto” pari a zero (Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”)  – lo sviluppo territoriale si sta orientando sempre più verso logiche di contenimento dell’uso del suolo e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.
 
Il modello territoriale di carattere espansivo, alla base della normativa urbanistica nazionale dal 1942 in poi, sta lasciando il passo a indirizzi pianificatori che impongono di dare priorità alla trasformazione e al riuso della città costruita, consentendo l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo nei casi in cui non esistano alternative alla riorganizzazione del tessuto insediativo esistente.
 
I provvedimenti che regolano l’urbanistica nazionale, dalla Legge 1150/1942 al DM 1444/1968, non sono più idonei a governare lo sviluppo delle città, né tantomeno ad assicurare la competitività dei territori.
 
Mentre a livello statale, nonostante la presentazione in Parlamento di numerosi disegni di legge, faticano a farsi strada disposizioni sul contenimento del consumo del suolo e sulla rigenerazione urbana, a livello regionale si continua ad assistere all’approvazione di leggi su questi temi.
 
L’Ance ha aggiornato (24 giugno 2019) il dossier con cui fornisce un quadro delle normative introdotte dalle Regioni, nella consapevolezza che una efficace politica di contenimento del consumo del suolo si basa principalmente sulla previsione di norme mirate a rendere agevoli, diffusi e economicamente sostenibili gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e in particolare di quelli che comportano la sostituzione integrale degli edifici mediante demolizione e ricostruzione.
 
In attesa della riforma del governo del territorio, l’Ance ritiene prioritario che a livello nazionale vengano definite misure apposite per avviare una profonda e radicale opera di rinnovamento delle città, in termini di sicurezza, innovazione e qualità, quali, tra le altre:
  • dichiarazione di interesse pubblico degli interventi;
  • riconoscimento di superfici e volumetrie aggiuntive rispetto a quelle preesistenti;
  • corresponsione di oneri di urbanizzazione commisurati esclusivamente all’entità della volumetria o superficie aggiuntiva rispetto a quella preesistente;
  • non applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 16 del DPR 380/2001;
  • corresponsione di standard urbanistici commisurati esclusivamente all’entità della volumetria o superficie aggiuntiva rispetto a quella preesistente e loro monetizzazione, qualora non sia possibile reperire aree per servizi nel contesto urbano in cui si colloca l’intervento;
  • possibilità di modificare anche i prospetti, oltre che la sagoma dell’edificio originario;
  • in attesa della revisione della normativa sugli standard, deroghe ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza fra edifici stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.
L’aggiornamento odierno del dossier, dà conto delle seguenti leggi/normative:
  • Puglia – LR 18/2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo”;
  • Calabria – LR 8/2019 che modifica la legge urbanistica regionale 19/2002 nella parte relativa alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo;
  • Marche – Legge regionale 8/2019 che modifica la LR 22/2011 nella parte relativa alla riduzione del consumo di suolo in attesa della riforma del governo del territorio regionale
Premesso che non si è tenuto conto delle disposizioni regionali ancora efficaci emanate in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni 1° aprile 2009 (Piani casa) perché aventi scadenza temporale e quindi di carattere “straordinario”, la situazione normativa attuale può essere così sintetizzata: 
  • Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Prov. Aut. Trento, Umbria, Veneto, Prov. Aut. Bolzano, Basilicata: sono presenti normative organiche sul contenimento del consumo di suolo e/o sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente nell’ambito di leggi specifiche ovvero nella leggi regionali sul governo del territorio;
  • Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia: sono presenti norme sul contenimento del consumo disuolo ovvero sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
  • Campania, Valle d’Aosta, Abruzzo:il contenimento del consumo di suolo e/o la rigenerazione urbana sono presenti come principi, unitamente, in alcuni casi, a singole norme relative alla riqualificazione urbana. 

 

In allegato le schede regionali aggiornate al 24  giugno 2019

 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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